
Di Giuseppe Merola
Nell’ambito di ogni processo, qualsiasi cittadino può essere chiamato a testimoniare. Qualora una determinata persona venga considerata utile dal giudice, per competenze tecniche o perché a conoscenza di fatti connessi al procedimento, può essere sottoposta ad interrogatorio ai fini di accertare la cosiddetta verità processuale. Il testimone ha l’obbligo di impegnarsi, mediante giuramento, a riferire cose e circostanze vere e verificabili. Da qui la famosa frase di impegno:
Dire la verità e niente altro che la verità.
La testimonianza è quindi un mezzo di prova che si basa sulla fiducia. Nei tempi passati, quando la fede nella religione e nella potenza dei suoi simboli era molto forte, si praticavano procedure accessorie che miravano a disincentivare il testimone a dire il falso, sfruttando il suo timore verso la religione.
La verità però, in ambito processuale, non collima sempre con la verità assoluta, ma si assoggetta più alla “buona fede”, nel senso che quando si coglie la dichiarazione di un testimone sotto giuramento non si può pretendere una dichiarazione asettica. Sarà sempre un racconto del modo in cui il testimone ha osservato un evento, quindi sarà più o meno dettagliata in base ai sentimenti e alle sensazioni che quel fatto ha suscitato in chi ce lo sta narrando.
La testimonianza è una prova semplice poiché non ha efficacia legale, ma ha grande incidenza nella risoluzione del processo perché ha il pregio di essere una manifestazione diretta del rapporto che si crea tra la prova ed il giudice, con la conseguenza dell’immediata valutazione da parte di quest’ultimo. Il riferire al giudice su cose, fatti o persone è obbligo tassativo e il testimone non può rifiutarsi di parlare di cose di cui è a conoscenza o dire cose diverse o false. In quest’ultimo caso si parla di falsa testimonianza, che nel nostro ordinamento è reato previsto dall’art. 372 del Codice Penale:
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Diviene chiaro che, in base al sopracitato articolo, è perseguita la falsa testimonianza ma anche la reticenza. Interessante è la questione circa l’individuazione della parte lesa in caso di falsa testimonianza: la giurisprudenza in tale ambito ha versato fiumi di inchiostro.
Secondo alcuni orientamenti, ad essere lese non sarebbero le parti del processo, bensì lo Stato stesso nella persona del giudice, che verrebbe così mutilato della sua facoltà principe, ovvero quello della conoscenza ai fini del raggiungimento della verità processuale, con il conseguente deformarsi del suo libero convincimento riguardo ai fatti del processo. Questa corrente giurisprudenziale è ritenuta la più aderente allo spirito delle norme e alla realtà giudiziaria, ciò è spiegato anche dal motivo per cui la ritrattazione di una deposizione non è inclusa nella fattispecie in cui ricade il falso testimone. Naturalmente quando tale ritrattazione avvenga prima della pronuncia della sentenza poiché a prevalere è l’interesse del giudice, e di riflesso dell’ordinamento, di arrivare alla verità anziché punire l’aver portato ad uno scorretto svolgimento del processo, viziato da un apporto alla verità mendace o incompleto.
Esiste anche una testimonianza indiretta che si ha quando un teste dichiara qualcosa che non ha visto o vissuto in prima persona, ma che gli è stato riferito. In questo caso il giudice può tener conto della dichiarazione, solo se ha la possibilità di ascoltare la fonte diretta. Nel caso poi il testimone indiretto non possa o non voglia citare la fonte, la sua testimonianza diviene inutilizzabile processualmente.
L’astensione dalla testimonianza invece è ben altra cosa. Determinate categorie di soggetti, quali avvocati, notai, medici ed altre previste dalla legge, essendo legate al segreto professionale o trattando materie coperte dal segreto di ufficio, possono esimersi senza conseguenze dal riferire al giudice fatti e circostanze.
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