
Il 19 maggio 2014 è stata depositata la pronuncia n. 20531 [1] della quinta Sezione Penale della Cassazione, in tema di Stalking.
La Corte, in particolare, dopo aver ricordato come il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto e l’alterazione delle abitudini di vita, costituiscono eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 bis c.p., prende posizione in ordine alla necessità, per la vittima, di dimostrare clinicamente il proprio stato di disagio psicologico.
Considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p. non può essere considerata una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (Stalking) – specificano i giudici – non è necessario l’accertamento di uno stato patologico, in quanto è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
In senso conforme v. Cass. Pen., Sez. V, 10-01-2011, n. 16864 (rv. 250158) secondo cui ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce ed insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
E’ stata perciò ritenuta del tutto insostenibile la tesi difensiva secondo cui, per ritenere configurabile il delitto in esame, sarebbe necessario dimostrare clinicamente lo stato di disagio psichico della vittima.
[1] Cassazione Penale, Sez. V, 19 maggio 2014 (ud. 28 novembre 2013), n. 20531. Presidente Oldi, Relatore Micheli, P.G. Cedrangolo
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