
Di Mike Barone
L’Amministratore, all’interno della compagine societaria, riveste il ruolo di guida ovvero ricopre la funzione gestoria. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2380 bis del Codice Civile:
la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
“Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.” Questo è quanto prescrive l’articolo 2476 del Codice Civile.
Da quanto sopra indicato, discende in capo agli amministratori un dovere di diligenza al fine di garantire una gestione accorta e proficua della compagine sociale. Anche per questo, la legge richiede dei requisiti di onorabilità al fine di ricoprire il ruolo in oggetto. In particolare, come specificato dall’articolo 2387 del Codice Civile, “lo statuto sociale può prescrivere requisiti di onorabilità, indipendenza e, professionalità, fermo restando, per talune attività, la previsione di obblighi legati a leggi speciali. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi” . Gli statuti societari, inoltre, possono prevedere l’assenza di condanne per reati non colposi, l’assenza di procedimenti penali in corso, di misure di prevenzione, nonché titoli di studio specifici, iscrizioni ad albi professionali, ecc.
La responsabilità degli amministratori di Srl è il portato di una serie di norme (codice civile, leggi speciali, statuti) con l’intento di escludere a priori e/o revocare a posteriori, persone che non siano in grado di attuare con professionalità e diligenza, l’incarico da ricoprire e/o ricoperto. I requisiti di onorabilità, infatti, devono permanere durante tutta la durata del mandato dell’amministratore. La corretta e diligente amministrazione della società, è una clausola generale di comportamento atta a delineare i profili di responsabilità degli amministratori.
Per quanto concerne il profilo della responsabilità penale degli amministratori di una Srl, gli articoli 2621 e seguenti del Codice Civile, fanno espresso riferimento ai reati societari riconducibili, tra gli altri, agli amministratori (false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, aggiotaggio, corruzione tra privati, ecc.). Parliamo di fattispecie tipizzate, salvo ipotesi di ulteriori e più gravi reati commessi nell’espletamento del mandato da parte degli amministratori. La predetta responsabilità è ancorata a due capisaldi: l’articolo 27 della Costituzione, che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale, e l’articolo 110 del Codice Penale sul concorso di più persone nel reato, con la conseguente sottoposizione di ognuno alla pena prevista per il tipo di reato.
Importante è anche l’estensione attuata dall’articolo 2639 del Codice Civile in base al quale “per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile, è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati, dall’autorità giudiziaria o, dall’autorità pubblica di vigilanza, di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”. Vi è una parificazione dell’amministratore di fatto a quello legalmente investito del mandato ad amministrare la società. Il legislatore, con detta norma, ha voluto evitare che situazioni di carattere “elusivo” di un mandato formale potessero trasformarsi in abusi e, più nello specifico, in veri e propri reati.
Necessita precisare che, l’attribuzione della carica di amministratore di Srl, formale e/o di fatto, non può sicuramente essere valutata ai fini della colpevolezza in presenza di fattispecie di reato. Per quanto dalla carica di amministratore discendano doveri di diligenza e di sorveglianza, tipici del ruolo ricoperto, da sola non può legittimare una condanna. Ci si troverebbe dinanzi ad una palese violazione del principio di stretta legalità che permea il nostro ordinamento giuridico.
A tal uopo, la Cassazione si è pronunciata su una fattispecie di reato commessa nell’espletamento di un incarico di amministratore di Srl. In particolare, l’imputato ricorrente in Cassazione era stato condannato in primo grado alla pena di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi di reclusione e ad una multa di 3.000,00 (tremila/00) euro per concorso nel riciclaggio di un’autovettura provento di furto. Nello specifico, parliamo della Sentenza di Cassazione Penale, Sezione Seconda, n. 2885 del 23/01/2024, Presidente BELTRANI Sergio, Relatore MESSINI D’AGOSTINI Piero.
La Corte di Appello aveva confermato la condanna dell’imputato ricorrente sulla base di mere congetture. Scrivono, infatti, i giudici:
sembra implausibile ritenere che l’imputato non fosse a conoscenza dell’operazione in questione, posta in essere a nome della società da lui amministrata.
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, esplicitando il seguente principio:
va escluso che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione, materiale e morale, al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione.
La Suprema Corte enuncia un principio molto chiaro: l’amministratore di una Srl, per il solo fatto di essere investito della carica, non può subire una condanna per un reato nel quale non vi è stata alcuna causazione da parte sua. Occorre sempre appurare gli elementi tipici della fattispecie del reato ovvero il fatto materiale e una condotta colpevole a titolo di dolo e/o colpa (elemento psicologico). É fondamentale che nell’istruttoria dibattimentale siano sempre le prove dei fatti a dimostrare l’azione e/o l’omissione quale comportamento atto ad integrare la fattispecie di reato. Nel caso de quo, la Corte di Appello aveva confermato la condanna di primo grado sulla base di un ragionamento capzioso, atto a non riconoscere piena validità agli elementi probatori addotti, ma basando il proprio giudizio sul concetto, tutto da dimostrare, che ricoprire una carica, quale quella dell’amministratore di una Srl, pone quest’ultimo nella condizione di dover necessariamente conoscere tutti gli accadimenti societari. Accogliere il predetto ragionamento nel nostro sistema giuridico porterebbe a privare di contenuto il principio della personalità della responsabilità penale in base al quale, una persona deve essere condannata quando le prove superano qualsiasi ragionevole dubbio ed è palese il suo apporto nella determinazione del reato.
Si può ben concludere affermando che, il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n.2885/2024 non concerne solo ed esclusivamente gli amministratori di società, ma può essere considerato di più ampia portata in quanto in uno Sato di diritto, per ogni fattispecie di reato, la ricognizione degli elementi probatori e l’accertamento della partecipazione materiale (oggettiva e soggettiva) della persona rappresentano i cardini sui quali fondare un giudizio di piena colpevolezza.
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