
Di Paolino Santaniello
Articolo 572 Codice Penale:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il legislatore con questa norma punisce quei soggetti che con la loro condotta offendono il vincolo giuridico della famiglia, tra i cui membri intercorrono specifici obblighi assistenziali e di condotta. La Costituzione italiana infatti riconosce l’importanza del legame familiare, in quanto la famiglia rappresenta il luogo in cui un soggetto sviluppa la sua personalità con totale libertà di autodeterminarsi.
Tale lesione può verificarsi con condotte attive o omissive, per cui l’articolo in esame assorbe tante ipotesi di reato come minacce, percosse, ingiuria, nonché l’omissione di comportamenti dovuti in virtù del vincolo (mancate cure, negazione dei bisogni essenziali della persona, ecc.).
Quello previsto dall’art 572 c.p. è un reato abituale a dolo generico unitario, ovvero è necessario che l’abuso venga perpetrato nel tempo da singole condotte offensive poste in essere con una certa frequenza (non necessariamente quotidianità), purché tenute con la coscienza e volontà di sopraffare, umiliare e degradare la vittima.
Il reato in esame è plurioffensivo, che lede sia il vincolo familiare, sia di convivenza, ma soprattutto la dignità della persona umana. Nonostante l’articolo sia introdotto dalla locuzione “chiunque”, quello in oggetto non è un reato comune (che può essere commesso da qualsiasi soggetto), ma si tratta di un reato proprio. Il fatto tipico di “maltrattamenti in famiglia/convivenza” può essere posto in essere solo da soggetti tra cui intercorre un vincolo di convivenza da cui discendono determinate aspettative affettive, assistenziali e relazionali (figlio contro madre o padre; nonno contro nuora, ecc.).
Il reato di maltrattamenti può essere commesso anche da un soggetto che abbia un ruolo “para-familiare” in virtù del proprio ruolo professionale (badante, tutore, ecc.), purché la vittima gli sia “affidata” o sottoposta abitualmente (si pensi alle ipotesi di impresa familiare o lavoro domestico). Da ciò discende che il “locus delicti” non è tanto una casa in cui si convive, ma ogni luogo in cui il vincolo relazionale tra agente e persona offesa si svolga.
Nel 2012 il legislatore ha esteso la protezione dell’art. 572 a quei vincoli di convivenza che sono equiparabili alla famiglia, data l’enorme diffusione sociale dei legami di “convivenza”, in cui possono verificarsi fatti delittuosi altrettanto gravi. Per questo, ai fini di protezione penale, il vincolo relazionale che può intercorrere tra più soggetti è tutelato in maniera piena indipendentemente dal “nomen juris”. La fattispecie descritta dal legislatore, infatti, è potenzialmente idonea a integrare delitti gravi.
Dal secondo comma, si ricava che che la condotta punita deve essere connotata da particolare malvagità o sadismo, tale che nel suo suo svolgersi l’autore possa “prenderci gusto”, tale da porre in essere le ipotesi aggravate del 572 c.p.: lesioni volontarie (gravi o gravissime) e omicidio volontario.


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