L’ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto ed equivale alla reclusione a vita. Nel 2013 una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito che tale pena vìola i diritti umani, quando la scarcerazione sia espressamente proibita o quando non sia previsto nell’ordinamento che, non oltre i 25 anni di detenzione, il condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena.
In Italia, l’ergastolo è la massima pena prevista dall’ordinamento giuridico penale per un delitto, ma spesso, nella prassi, esso non supera i 30 anni di carcere. È previsto dall’art. 22 Codice Penale. La pena è perpetua e viene scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
L’art. 22 c.p. deve intendersi implicitamente modificato in parte qua, poiché l’art. 6 comma 2 della Legge 26 Luglio 1975 nº 354 dispone che:
I locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti senza distinguere la pena da eseguire.
Ne deriva che l’isolamento notturno non è più attuato, mentre quello diurno rimane vigente per via del summenzionato articolo. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.
Esistono due tipi di ergastolo:
- Ergastolo normale: concede al condannato la possibilità di usufruire di permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale.
- Ergastolo ostativo: nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia.


Lascia un commento