
Di Andrea Manno
In un articolo precedente mi è capitato di accennare al ruolo dell’esperto ex art. 80, nell’ambito del processo di osservazione scientifica e trattamento che dovrebbe svolgersi su ogni detenuto all’interno di un istituto penitenziario.
In questo articolo proverò ad approfondire le implicazioni di questo ruolo prendendo in esame la legislazione italiana in materia.
Intanto si può iniziare specificando che con l’espressione “su ogni detenuto” non intendo dire che la loro partecipazione a questo processo sia obbligatoria. Tuttavia essa “deve essere favorita [1]“ Per analizzare, invece, la posizione dell’esperto nell’ambito dello stesso processo, la cosa più logica sembra quella di partire dall’art. 80 della L. 354/75, visto che la maggior parte delle altre norme in questione fanno riferimento ad essa.
L’articolo recita:
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
La prima cosa da notare è che l’incarico dato a questa figura è quello di svolgere attività sia nell’ambito dell’osservazione che in quello del trattamento. Immediatamente dopo balza all’occhio l’uso del verbo “potere” per qualificare la facoltà dell’amministrazione penitenziaria di avvalersi del suo contributo: formalmente non è quindi una figura obbligatoria, e questo non è un particolare di poco conto, sia per l’esperto stesso, sia per il modo in cui può essere percepito dal resto degli operatori e delle operatrici.
Inoltre essi non sono dipendenti assunti a tempo pieno, ma una sorta di consulenti pagati per le singole prestazioni effettuate. E’ da notare che in questo la legge italiana è in opposizione tanto con le risoluzioni internazionali emanate dall’ONU (1955) [2], quanto con quelle previste dal Consiglio d’Europa (1987). Queste, infatti, auspicano che l’intero personale penitenziario sia formato da impiegati dello Stato a tempo completo, ma la legge sembra non aver tenuto conto di ciò.
Questa posizione è stata ribadita nel 2008 [3], quando sono state trasferite al SSN tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria eccetto quelle svolte dagli esperti ex art. 80, per i quali sono previste, “in fase di prima applicazione”, delle apposite convenzioni della durata non superiore ai 12 mesi.
Dunque, nonostante le raccomandazioni da parte degli organi internazionali, la legge italiana sembra continuare a disattendere i suoi impegni morali.
Ma quali sono poi queste funzioni che, per la legge, l’esperto ex art. 80 può e deve esercitare in ambito penitenziario?
E’ arrivato il momento di scoprirle, perché in effetti la dicitura dell’art. 80 “attività di osservazione e trattamento” può risultare un po’ vaga. Per farlo, prendo come riferimento una circolare del 2013 [4] emanata dal Ministero della Giustizia, che all’art. 3 individua gli ambiti in cui l’esperto può operare:
a) nell’ambito delle attività di osservazione comportamentale e scientifica della personalità con interventi mirati a sostenere la privazione della libertà; b) nelle procedure di valutazione per l’ammissione alle misure alternative alla detenzione e a tutti i benefici premiali penitenziari dei detenuti in termini sia di revisione critica del reato sia di pericolosità sociale; c) nell’osservazione dei detenuti [in casi particolari] d) nell’ambito degli uffici di esecuzione penale esterna, per lo svolgimento delle attività di osservazione nei confronti di soggetti libero-sospesi, nonché nelle attività trattamentali nei confronti delle persone in misura alternativa; g) per l’osservazione psicologica intramuraria su richiesta degli psicologi del Servizio Sanitario Nazionale.
Come si può notare i compiti qui delineati (che comunque non sembrano essere del tutto estranei a funzioni sanitarie) sono abbastanza chiari ed espliciti, per quanto riguarda le attività di osservazione/valutazione, mentre sembrano esserlo meno per quanto riguarda il trattamento. Se si esclude il punto “a”, che fa riferimento a un sostegno alla privazione della libertà, rimane solo un vago accenno ad “attività trattamentali” non ulteriormente specificate.
A ciò si aggiunga [5] che, nel caso abbia contribuito all’osservazione di un detenuto, l’esperto è tenuto a partecipare anche alle riunioni d’èquipe del GOT (Gruppo di Osservazione e Trattamento), e contribuire alla compilazione del programma di trattamento individualizzato. Poi nient’altro.
Il quadro legislativo è dunque questo: l’esperto ex art. 80 è chiaramente investito dei compiti di osservazione e valutazione dei detenuti, mentre per quanto riguarda il trattamento, pur essendo esplicitamente annoverato tra le sue mansioni, non si capisce molto bene in che cosa possa consistere: un po’ di sostegno e qualche suggerimento al GOT non costituiscono certamente un trattamento, e comunque sia, pur volendo definire così l’insieme di queste due attività, viene da chiedersi quale utilità possa avere un trattamento attuato in questa maniera.
Concludendo, va evidenziato come alcune idee espresse da Foucault (1975), riguardanti le figure psi- in ambito penitenziario, che in un primo momento mi avevano sconvolto e quasi indignato, acquistano un senso molto concreto alla luce di quanto detto fino ad ora. L’autore francese, infatti, considera i professionisti psi- in carcere come dei giudici annessi che, attraverso le loro attività di osservazione, valutazione e classificazione degli internati, forniscono una base di scientificità al pre-giudizio della giustizia penale.
Loro compito principale sarebbe quindi quello di contribuire al proseguimento di questo giudizio tramite l’istituto della modulazione della pena, ponendo sotto la lente di ingrandimento elementi che spesso e volentieri poco o niente hanno a che fare con il reato che si è commesso ma che riguardano il modo di essere e di sentire della persona (si pensi alle nozioni di recidiva o di pericolosità sociale).
Avendo esaminato ciò che prevede la legge italiana in materia, quello che mi viene da dire è: come dargli torto?
[1] L. 354/75, art. 13.
[2] “Regole minime per il trattamento dei detenuti”
[3] DPCM 1 aprile 2008.
[4] Circolare n. 3645/6095 dell’11 giugno 2013.
[5] DPR 230/00, art. 29.


Gentile Andrea Manno, ho attentamente letto il suo articolo ma sinceramente non riesco a cogliere il vulnus della sua polemica se non fosse che sembra emergere una sua convinta intenzione di medicalizzare il reo. Ripete infatti la frase “professioni sanitarie” . Anche se lei non lo scrive, e forse mi sbaglio, ma il suo discorso e’ la tipica filippina rivendicata del mondo psy. Mondo che vorrebbe accaparrarsi tutto ciò che si muove nella dimensione umana. E’un vecchio cavallo di battaglia dell’albo degli psicologi. Il problema e’ che sociologia e antropologia sono due concetti che si fa fatica a riconoscere. Purtroppo però le faccio notare che il reo non è un malato mente, ma un soggetto che devia dalla norma con scopi ed obbiettivi coscienti. Il criminologo clinico di formazione sociologica o antropologica sono specificatamente preparati sia per l’osservazione che per il trattamento di recupero sociale. Anche se quest’ultimo termine fa orrore a qualcuno, esisto esseri umani che vivono in vari modi in una società. Per le sue osservazioni estere, non mi risulta che il trattamento si limiti al carcere ma anche dopo il carcere. Buone cose
Gentile Andrea Manno, ho attentamente letto il suo articolo ma sinceramente non riesco a cogliere il vulnus della sua polemica se non fosse che sembra emergere una sua convinta intenzione di medicalizzare il reo. Ripete infatti la frase “professioni sanitarie” . Anche se lei non lo scrive, e forse mi sbaglio, ma il suo discorso e’ la tipica filippina rivendicata del mondo psy. Mondo che vorrebbe accaparrarsi tutto ciò che si muove nella dimensione umana. E’un vecchio cavallo di battaglia dell’albo degli psicologi. Il problema e’ che sociologia e antropologia sono due concetti che si fa fatica a riconoscere. Purtroppo però le faccio notare che il reo non è un malato mente, ma un soggetto che devia dalla norma con scopi ed obbiettivi coscienti. Il criminologo clinico di formazione sociologica o antropologica sono specificatamente preparati sia per l’osservazione che per il trattamento di recupero sociale. Anche se quest’ultimo termine fa orrore a qualcuno, esisto esseri umani che vivono in vari modi in una società. Per le sue osservazioni estere, non mi risulta che il trattamento si limiti al carcere ma anche dopo il carcere. Buone cose
salve signor Massimo,
mi spiace che lei nel mio articolo ci abbia letto questo, perché la cosa più lontana dalla mia idea è che i/le detenut* possano essere malat* di mente..il mio riferimento alle professioni sanitarie era in riferimento al DPCM della nota 3, che stabilizza le posizioni contrattuali di determinati tipi di psicolog* ma non quella degli/delle espert* ex art. 80. Probabilmente non è troppo chiaro in quanto ho dovuto scremare molti riferimenti alle leggi per rendere l’articolo fruibile e pubblicabile.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento di discipline come sociologia e antropologia credo che basterebbe che desse un’occhiata alla libreria nella mia camera per ricredersi. Sono un convinto sostenitore della necessità della multidisciplinarietà delle equipe di lavoro, anche perché la criminologia è forse la scienza più multidisciplinare con cui abbia mai avuto a che fare. E vorrei avere qualche vita in più per poter leggere e apprendere quanto più possibile da queste materie. Ma comunque, anche volendo escludere le figure psy dal trattamento (il cui contributo specifico però secondo me sarebbe molto prezioso per la peculiarità della loro formazione), purtroppo nella mia esperienza non ho visto altri tipi di figure che si occupino seriamente e specificamente di trattamento in carcere. Magari ci fossero criminologi clinici di formazione sociologica e antropologica impegnati in attività di questo tipo.
La mia polemica era rivolta al fatto che la figura psi- così come è prevista in carcere è assolutamente inutile o addirittura, se si segue il pensiero di F., dannosa, in quanto si inserisce all’interno di un complesso sistema che non punta affatto al recupero sociale del reo, ma alla sua stigmatizzazione o al massimo alla sua normalizzazione.
Sono contento comunque di aver potuto puntualizzare e specificare alcune cose, in quanto se dalla lettura dell’articolo viene fuori quello che mi ha detto lei, allora vuol dire che era necessario farlo, e lei me ne ha dato l’occasione.
Grazie.
Andrea Manno