
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false (3) ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391 bis, comma 10, del Codice di Procedura Penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore .
La norma in esame fu introdotta dalla legge 356/1992 allo scopo di rafforzare l’attività investigativa dai fenomeni mafiosi, proprio perché all’epoca mancavano delle sanzioni per coloro che, chiamati a rendere informazioni al pubblico ministero ex art. 362 c.p.p., violavano i doveri di verità e completezza delle dichiarazioni fornite.
L’articolo 371 bis c.p. tutela la genuinità delle indagini preliminari, ovvero salvaguardando l’acquisizione degli elementi probatori che saranno usati in sede dibattimentale. Configura un reato proprio, in quanto può esser commesso solo da coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti al pubblico ministero. Tuttavia, occorre precisare che questo reato non può dirsi integrato per coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria, ancorché sia stata delegata dal p.m., sicché si avalla un’interpretazione letterale della norma in ossequio al divieto di analogia della legge penale.
Reato a dolo generico, la cui condotta penalmente rilevante consiste nel fornire informazioni false volontariamente, cioè di narrare i fatti su cui si indaga in modo difforme dalla realtà storica. Si precisa, infatti, che la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti al pubblico ministero, in fase procedimentale, ha l’obbligo di dire la verità, al pari del testimone nel processo penale ex art. 372 c.p.
Bibliografia
- Garofoli, diritto penale parte speciale ed. III, Nel diritto editore


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