Dal 1° Gennaio 2013, così come previsto da alcune delle norme del Decreto Balduzzi:
- è vietata la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco ai minori di 18 anni. Non più, come previsto prima, ai minori di anni sedici;
- i distributori automatici devono essere adeguati alla lettura automatica dei documenti anagrafici con il nuovo limite di età;
- sono inasprite le sanzioni, in caso di violazioni alle norme citate: si va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro alla prima violazione. Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività.
Inoltre, la legge impone che, in caso di dubbio sull’età dell’acquirente, il rivenditore chieda un documento di identità prima di vendergli prodotti del tabacco.
A scanso di equivoci, è bene chiarire che la richiesta del documento d’identità non è una facoltà ma un obbligo, a meno che l’età del cliente non sia manifesta.


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