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Art. 56 Codice Penale: il Delitto Tentato

4 Maggio 2017 da Webmaster Lascia un commento

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Di  Paolino Santaniello

Spesso si sente parlare di delitto tentato, specialmente rispetto a delitti come l’omicidio, nonché nei crimini contro il patrimonio, come la rapina. In diritto penale, ogni reato ha una soglia oltre la quale si definisce consumato. Nei reati di evento, come le lesioni o l’omicidio, il reato è “consumato” quando l’evento vietato dalla norma incriminatrice è causato dall’agente (nell’esempio dell’omicidio, quando la vittima muore). Orbene, l’Ordinamento penale non ha solo lo scopo di punire i soggetti che compiono i reati, ma anche quello  di prevenire gli stessi, al fine di tutelare i consociati dal pericolo di essere vittime di azioni delittuose.

L’art. 56 c.p., rubricato “delitto tentato”, assolve proprio la funzione di punire l’agente che volontariamente compie atti pericolosi e prodromici alla commissione di un particolare delitto. Tuttavia, la condotta non giunge alla soglia della consumazione per cause esterne alla volontà dell’agente (es. reazione della persona offesa, arresto in flagranza da parte delle forze dell’ordine, ecc.). Questi, infatti, non riesce a cagionare l’evento delittuoso a causa di una interruzione della sua condotta, la quale resta incompiuta.

Esempio: Tizio entra in una gioielleria, sfodera la pistola intimando al commesso di consegnargli dei diamanti, minacciandolo quindi. Tuttavia, prima che Tizio possa impossessarsi della refurtiva, giungono i carabinieri e lo arrestano.

Esempio: Caio vuole uccidere Mevia che si trova in ospedale. Caio inizia a soffocare Mevia con un cuscino ma all’improvviso viene sorpreso da un infermiere che lo blocca, salvando la vita al bersaglio.

Praticamente, grazie alla norma del delitto tentato, non serve che il reato si consumi per punirne l’autore, ma basta che integri determinati presupposti previsti della legge, affinché possa considerarsi meritevole di pena. In termini pratici, l’agente deve causare volontariamente un pericolo concreto di reato con il suo comportamento. La lettera dell’art. 56 c.p. recita:

Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

 Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

L’istituto in esame è una clausola aperta del nostro codice, che serve a rendere tipiche (quindi punibili) una serie di condotte che sarebbero di difficile previsione legislativa. Le norme del codice sono astratte, mentre la realtà dei fatti criminali è piuttosto dinamica ed imprevedibile. Da questa premessa, ben si può comprendere che per il legislatore sarebbe piuttosto difficile tipizzare ogni variabile di condotta, con una duplicazione delle fattispecie di reato.

Per cui le imputazioni di delitto tentato sono il frutto del combinato disposto tra l’art. 56 e la norma di parte speciale che l’agente voleva compiere:

  1. l’art 56 c.p. si applica solo ai delitti e non alle contravvenzioni;
  2. non deve verificarsi l’evento, altrimenti il reato sarà perfetto;
  3. il comportamento dell’agente deve integrare i requisiti di idoneità degli atti e di univocità degli stessi.

Come dice la norma stessa, ciò che viene commesso dall’agente sono degli atti, i quali sono frammenti atipici che compongono una condotta tipica (ovvero prevista dalla legge). Gli atti devono essere compiuti con una volontà che deve essere diretta esclusivamente al compimento dell’evento vietato dal Codice penale. Quanto detto esclude la compatibilità del tentativo con il dolo eventuale, in quanto il requisito ex lege dell’univocità impone il dolo diretto o intenzionale: la volontà dell’agente persegue l’evento di reato in sé, o lo persegue per ulteriori fini (altrettanto sanzionati dal Codice penale). Il dolo eventuale è caratterizzato dalla volontà di perseguire un scopo diverso dal reato, nonostante durante l’azione sorga un probabile e prevedibile rischio di reato.

Quindi l’agente deve creare volontariamente un pericolo concreto di delitto. Essendo il delitto tentato un reato di pericolo concreto, l’art. 56 può essere applicato solo ai reati di parte speciale di evento. L’art. 56 c.p., infatti, “trasforma” reati di parte speciale di evento in pericolo. Questa precisazione è importante, poiché l’istituto del tentativo è inapplicabile alle fattispecie di pericolo, poiché si punirebbe il pericolo di un pericolo, ovvero sarebbe punito un non pericolo.

Il giudice a cui è posta la cognizione dei fatti eseguirà il cd. giudizio ex ante a base parziale. In termini pratici, l’interprete deve porsi nella prospettiva dell’agente, quindi analizzare gli atti concretamente, alla luce di tutte le circostanze note all’agente e sussistenti al momento della condotta.  L’analisi va condotta fino all’ultimo atto compiuto dall’agente. Dopodiché, con l’ausilio di un giudizio prognostico, il giudice dovrà valutare che non ci siano fattori che escludano l’univocità degli atti, nonché escludere che l’evento di reato non si sarebbe compiuto poiché la condotta dell’agente era inidonea a far verificare l’evento.

© Riproduzione riservata

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