
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione.
Il delitto in esame è previsto dal legislatore al fine di tutelare il prestigio delle Istituzioni statali previste dalla Costituzione, nonché delle forze armate, da condotte che pubblicamente ne vilipendono il decoro.
Da ciò si evince come questo articolo ponga problemi di compatibilità con la libertà di manifestazione del pensiero ex articolo 21 della Costituzione, tanto è vero che l’art. 290 c. p. è stato oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 20 del 1974. In questa sentenza, il giudice delle leggi ha specificato la netta differenza tra il diritto di esprimere una critica verso le Istituzioni e il vilipendio, ove le prime sono lecite ancorché siano espresse con toni duri, mentre le condotte di vilipendio si manifestano come un vero e proprio rifiuto ostile alle Istituzioni e ai valori etico sociali di cui sono portatrici.
Ai fini dell’integrazione del reato, è necessario che l’agente sia mosso dal dolo generico, ossia da coscienza e volontà di offendere un’istituzione, a nulla rilevando le motivazioni per cui pone in essere la condotta di vilipendio.


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