Tale istituto definisce la violazione punibile, a norma delle leggi e dei trattati internazionali, relativa al Diritto Bellico da parte di una o più persone, militari o civili.
Ogni singola violazione delle leggi di guerra costituisce un crimine di guerra.
Tali crimini comprendono le violazioni delle protezioni stabilite dalle leggi di guerra, oltre al mancato rispetto delle norme e delle procedure di combattimento, come ad esempio l’attaccare quanti espongono una bandiera bianca indicante una tregua o l’uso truffaldino della stessa bandiera bianca per dissimulare la condizione bellica, preparare e dare inizio ad un attacco.
Viene tutelato anche l’uso dei segni distintivi di Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa e degli altri segni protettivi.
Tale tipologia di crimine, comprende anche tutti gli atti contrari al Diritto Internazionale Umanitario, quali il maltrattamento del prigioniero di guerra o del civile.






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