
La prima sezione penale della Cassazione per la prima volta ha accolto il ricorso del difensore di Totò Riina, che chiede il differimento della pena o, in subordine, la detenzione domiciliare. La richiesta – si legge nella sentenza 27.766, relativa all’udienza del 22 marzo 2017 – era stata respinta lo scorso anno dal tribunale di sorveglianza di Bologna che, però, secondo la Corte di Cassazione, nel motivare il diniego aveva omesso:
Di considerare il complessivo stato morboso del detenuto e le sue condizioni generali di scadimento fisico.
Il tribunale non aveva ritenuto che vi fosse incompatibilità tra l’infermità fisica di Riina e la detenzione in carcere, visto che le sue patologie venivano monitorate e, quando necessario, si era ricorso al ricovero in ospedale a Parma. Ma la Cassazione ha sottolineato che il giudice deve verificare e motivare:
Se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un’afflizione di tale intensità da andare oltre la legittima esecuzione di una pena.
Il collegio ritiene che dalla decisione del giudice non emerga in che modo si è giunti a ritenere compatibile con il senso di umanità della pena “il mantenimento in carcere, in luogo della detenzione domiciliare, di un soggetto ultraottantenne affetto da duplice neoplasia renale, con una situazione neurologica altamente compromessa”, che non riesce a stare seduto ed è esposto “in ragione di una grave cardiopatia ad eventi cardiovascolari infausti e non prevedibili”.
La Cassazione ritiene di dover dissentire con l’ordinanza del tribunale, “dovendosi al contrario affermare l’esistenza di un diritto di morire dignitosamente” che deve essere assicurato al detenuto.
Fonte: www.ansa.it


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