
Le misure cautelari sono istituti funzionali al corretto svolgimento del procedimento e del processo penale, in quanto sono volte ad assicurare una corretta acquisizione delle prove del reato, nonché prevenire la reiterazione di condotte delittuose da parte del soggetto indagato/imputato o una sua eventuale fuga. Esse possono essere emesse dal giudice sulla scorta di presupposti di fatto e di diritto tassativi, poiché limitano la libertà personale del soggetto verso cui sono emesse. Le misure cautelari personali rappresentano una deroga all’inviolabilità della libertà personale ex art. 13 Cost., secondo cui ogni provvedimento limitativo della libertà di un soggetto deve essere adottato dall’Autorità Giudiziaria con un provvedimento motivato, nei casi previsti dalla legge.
Oltre che limitare la libertà personale di un soggetto, le misure cautelari possono essere anche dirette a limitare il patrimonio dell’autore del reato, le quali si definiscono reali. Queste ultime sono strumenti processuali volti a prevenire che la libera disponibilità di alcuni beni possa favorire, ovvero aggravare, le conseguenze dei reati commessi, ovvero una reiterazione degli stessi.
Il Principio di Tassatività, sancito dall’art. 13 della Costituzione, è attutato dall’art. 272 c.p.p., norma generale che apre il Capo I del Libro IV del c.p.p., dedicato alla disciplina delle misure cautelari. L’articolo 273 c.p.p., come riformato, sancisce, come presupposto essenziale per l’applicabilità delle misure cautelari, che sussistano gravi indizi di colpevolezza del reato per cui si indaga, la cui valutazione deve avvenire a norma degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7; nonché degli artt. 203 e 271, comma 1.
Il secondo comma dell’articolo 273 c.p.p sancisce che le misure cautelari non possono trovare applicazione nei casi in cui manca l’antigiuridicità del fatto, poiché sussiste una causa di giustificazione, nonché nei casi in cui l’agente versi in una causa di non punibilità, ovvero nei casi in cui sia intervenuta una causa estintiva del reato o della pena.
L’art. 274 c.p.p, rubricato Esigenze cautelari, dispone quali siano le condizioni necessarie per l’emissione delle suddette misure. Le esigenze cautelari sono quei presupposti tipici che giustificano la limitazione della libertà dell’imputato, ancorché non condannato con sentenza definitiva. La necessaria tipicità di tali misure non è dovuta solo alla loro capacità di incidere notevolmente sulla sfera privata di un soggetto, ma anche perché sono disposte nonostante sussista ancora la generale presunzione di innocenza, la quale può essere superata solo con una sentenza di condanna passata in giudicato. Le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.:
- il pericolo concreto ed attuale di inquinamento delle prove;
- il pericolo di fuga, la quale deve essere progettata ovvero in atto;
- la pericolosità sociale del reo, che lascia supporre un pericolo di reiterazione del reato. Il tutto deducibile sia dal fatto concreto commesso che dalla personalità del reo.
Nell’emettere un provvedimento di custodia cautelare, il giudice dovrà valutare la congruità e l’adeguatezza della stessa a prevenire i pericoli di cui sopra si è scritto, nonché la proporzionalità della stessa in relazione all’entità del fatto oggetto del procedimento. Occorre precisare che le misure cautelari sono cumulabili, sicché il giudice dovrà tener conto dell’idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Le misure cautelari personali vengono definite coercitive e interdittive, ma solo le prime incidono sulla libertà di movimento della persona. Queste ultime si dividono in custodiali e non custodiali. Le misure custodiali sono gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere, il cui abuso negli ultimi anni ha comportato numerosi contrasti fra l’ordinamento italiano e quello europeo a causa del sovraffollamento carcerario. Questa è stata una delle ragioni che hanno comportato la riforma delle misure cautelari, nonché ad un’implementazione dei sistemi elettronici di controllo previsti dall’art. 275 bis c.p.p. in caso di arresti domiciliari, come il cd. braccialetto elettronico.
Le misure cautelari personali coercitive non custodiali sono meno limitative della libertà personale, come l’obbligo di presentazione presso gli uffici della polizia giudiziaria ex art. 282 c.p.p. A norma di tale articolo, l’imputato deve recarsi nei giorni e nelle ore stabilite dal giudice presso un determinato ufficio di polizia per apporre la propria firma sull’apposito registro. Altra misura coercitiva non custodiale è l’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 c.p.p. bis, introdotto dalla Legge n. 154/2001 allo scopo di predisporre uno strumento diretto alla cessazione della violenza nelle relazioni familiari, come nei casi di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., per cui tale misura è volta a proteggere anche la persona offesa dal reato da eventuali condotte di reiterazione dello stesso.
Le misure cautelari interdittive, diversamente dalle coercitive, non incidono sulla libertà personale bensì comportano uno specifico divieto di esercitare una facoltà per un periodo di tempo ben identificato. Un chiaro esempio è la sospensione della potestà genitoriale, la quale viene disposta nei casi in cui il genitore abbia commesso dei reati nell’ambito familiare o in danno ad un minore. Altro esempio, il divieto temporaneo di esercitare funzioni inerenti ad un pubblico ufficio o servizio, ovvero la sospensione dall’esercizio di un mestiere, qualora l’attività professionale svolta dall’imputato sia connessa alla natura ed alla commissione del reato perseguito. Da quanto esposto ben si può evincere il principio di adeguatezza della misura cautelare, ratio sottesa a tutte le ipotesi di misure cautelare sancite dalla legge.
L’art. 291 c.p.p. disciplina la forma e l’esecuzione dei provvedimenti cautelari, i quali vengono emessi a seguito di una richiesta del Pubblico Ministero, in quanto esse non possono essere disposte d’ufficio dall’organo giudicante. Tale richiesta, che va presentata al giudice competente, deve esporre il quadro probatorio nella sua interezza, ovvero nei suoi elementi sfavorevoli e favorevoli per l’imputato.
Se il giudice non abbia interrogato l’imputato nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, questi deve procedere all’interrogatorio di garanzia dell’imputato nel termine di cinque giorni per la custodia cautelare in carcere, dieci giorni per tutte le altre, salvo impossibilità dell’imputato stesso. L’interrogatorio di garanzia è fondamentale per l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato, in quanto prima di tale momento il giudice ha valutato solo gli elementi di fatto e di diritto prodotti dall’accusa. L’imputato, in sede di interrogatorio, potrà far valere le proprie tesi e fornire all’organo giudicante gli elementi di prova prodotti in sede di indagini difensive. Qualora le suddette prescrizioni di tempo non vengano rispettate, nonché in caso di mancato espletamento dell’interrogatorio di garanzia, la misura cautelare perde immediatamente efficacia con immediata “ liberazione” dell’imputato.
Si precisa che le misure cautelari possono perdere efficacia sia nei casi in cui vengano a mancare i presupposti di legge per la loro applicazione, sia allo scadere dei cd. Termini di fase ex art. 303 c.p., ovvero quando viene disposta l’archiviazione del procedimento, ovvero venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere e di proscioglimento.
Le funzioni del pubblico ministero non si limitano alla sola richiesta di applicazione della custodia, bensì anche alla revoca o sostituzione della stessa con una misura più gravosa o meno afflittiva. Nel caso in cui la parte sottoposta a misura cautelare faccia una richiesta di revoca o sostituzione, il giudice deve chiedere un parere al pm, il quale non ha valore vincolante ai fini della decisione. Il parere deve essere fornito nel termine di due giorni, in quanto il giudice deve decidere sull’istanza di parte entro 5 giorni dalla proposizione della stessa.
Tuttavia, mentre il giudice non può disporre ex officio una misura, questi può provvedere autonomamente alla revoca o sostituzione, in sede di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, ovvero in sede di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, nonché durante l’incidente probatorio e dell’udienza preliminare.
Contro i provvedimenti che dispongono una misura cautelare, l’imputato può proporre la richiesta di riesame al Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Appello o una sezione della stessa. Tale richiesta può essere promossa, entro 10 giorni dall’esecuzione o notifica della misura ex art. 309 c.p.p. Il riesame è proponibile anche su iniziativa del pubblico ministero, qualora la sua richiesta di custodia cautelare sia stata respinta o non sia stata accolta interamente. Ex art. 311 si può proporre, a seguito del provvedimento di appello, il ricorso in cassazione, sia su iniziativa del pubblico ministero che dell’imputato, o del difensore, nel termine di 10 giorni dall’emissione del provvedimento.
Le misure cautelari reali, diversamente da quelle personali, non necessitano dei gravi indizi di colpevolezza per la loro applicazione, in quanto consistono nella sottrazione temporanea dei beni mobili o immobili dalla disponibilità del titolare. Tali misure sono il sequestro preventivo, probatorio e conservativo, regolate dagli artt. 316 e ss c.p.p.
Il sequestro preventivo è disposto con decreto motivato su un bene connesso con il reato, che può appartenere anche ad un soggetto terzo al reato stesso. Tale misura serve a privare l’autore del reato della disponibilità del bene, affinché l’autore non possa usufruirne per aggravare o reiterare il reato. Anche tale provvedimento viene emesso, su richiesta del pm, dal giudice competente (a seconda della fase processuale, procedimentale o processuale, in cui viene fatta la richiesta). Durante le indagini preliminari, nei casi di urgenza, il pubblico ministero può emettere la misura direttamente, purché trasmetta, entro 48 ore, al Gip la richiesta di convalida della misura, la quale dovrà essere provveduta entro 10 giorni. Qualora sussistano casi di urgenza, anche la polizia giudiziaria può disporre la misura. Tuttavia la pg, entro 48 ore, dovrà trasmettere gli atti al pm , il quale dovrà trasmettere la relativa richiesta al Gip, salvo che non ritenga di dover disporre la restituzione dei beni.
Ex art. 324 c.p.p. può essere richiesto il riesame contro il decreto di sequestro. Il riesame può essere disposto da parte dell’imputato, del suo difensore, o dalla persona proprietaria dei beni sequestrati. Il tribunale competente è quello del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, la cui decisione è ricorribile per Cassazione.
Il sequestro probatorio, invece, serve ad acquisire il bene che costituisce il corpo del reato, o delle cose pertinenti ad esso, in quanto rappresenta una prova da valutare in sede processuale. Trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, tale tipo di sequestro può essere disposto dal pubblico ministero senza alcuna richiesta al giudice, in quanto è un atto che viene compiuto nel corso delle indagini preliminari. Spesso, infatti, l’autorità giudiziaria procede al sequestro probatorio, a seguito di ispezioni o perquisizioni. Per avere efficacia, il bene sequestrato deve essere connesso alle esigenze probatorie del caso. Per cui, nel caso in cui queste vengano meno, i beni devono essere restituiti dal giudice all’avente diritto La restituzione può essere disposta dal pm sia ex officio che su richiesta del proprietario, il quale può opporsi dinanzi al gip, in caso di diniego da parte dell’organo accusatorio, nonché si può proporre anche richiesta di riesame.
Il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., invece, è una vera e propria misura cautelare, con la quale si appone un vincolo di indisponibilità sui beni per garantire l’adempimento delle obbligazioni connesse al reato. Tale provvedimento può essere disposto, qualora manchino le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, ovvero per le obbligazioni civili derivanti da reato. Il giudice ex art. 317 c.p.p dispone il sequestro conservativo, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, con un provvedimento con cui determina il vincolo di indisponibilità sui beni o sui crediti dell’imputato. L’imputato e il responsabile civile possono anche offrire una cauzione, ex art. 319 c.p.p., idonea a garantire i crediti nascenti dal reato, proprio per evitare l’applicazione della misura cautelare. L’art. 318 c.p.p., che richiama l’art. 324 c.p.p., sancisce la proponibilità della richiesta di riesame contro il sequestro conservativo, ma che però non sospende l’efficacia della misura.


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