
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Il reato in esame è posto a tutela della famiglia, ovvero alla protezione dei vincoli parentali, da condotte abusive, ma anche di altri beni giuridici, quali i rapporti di istruzione, cura e vigilanza nei quali l’ integrità psico-fisica del soggetto passivo e la sua libertà personale possono essere aggredite dal soggetto attivo del reato.
L’art. 571 c.p. quindi è un reato proprio, il cui presupposto è l’esistenza di un vincolo, tra il soggetto attivo e il soggetto passivo, di tipo familiare, di istruzione, cura o vigilanza. Segnatamente l’agente del reato (che può essere un genitore, un insegnante, ecc.) gode di una posizione di autorità nei confronti della vittima, la quale può essere esercitata mediante lo ius corrigendi, ossia poteri educativi, di disciplina e di formazione riconosciuti dall’ordinamento.
La condotta incriminata dalla norma in esame è quindi l’esercizio illecito dei poteri sopracitati, ossia oltre i limiti riconosciuti dalla legge, per cui se tali poteri mancano non si configurerà tale delitto, bensì altri (es. lesioni personali ex art. 582 c.p. ) Tale delitto è a forma libera, ciò significa che la condotta incriminata può manifestarsi nelle forme più disparate, anche con comportamenti abituali. Occorre precisare che tale reato si perfeziona nel momento in cui perla vittima sorge il pericolo di una malattia o nella mente.
Al secondo comma è sancito che, se la malattia – fisica o mentale – si realizza, si applicano le pene previste per il delitto di lesioni personali dolose ex art. 582 c.p., con le aggravanti previste dall’art. 583 c.p., ridotte di un terzo. Se, invece, si verifica la morte della vittima la pena è dai 3 e 8, anche per suicidio dovuto al patema d’animo suscitato dall’abuso, purché si dimostri che le condotte dell’agente abbiano influito causalmente su tale evento.


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