Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”
Il presente delitto tutela il bene giuridico dell’ordine pubblico mediante la punizione di due condotte differenti, tali da costituire due fattispecie di reato distinte, in quanto l’una incita alla disobbedienza delle leggi, l’altra invece promuove l’odio fra le classi sociali.
L’art. 415 c.p. è un reato proprio, in quanto le condotte punite possono essere perpetuate da chiunque, caratterizzato dal dolo generico dell’agente, dato che basta che questi agisca con la coscienza e volontà di istigare altre persone alla disobbedienza delle norme di ordine pubblico.
Segnatamente, per disobbedienza si intende la condotta con cui l’agente promuove in modo attivo l’inosservanza di norme di comando e di divieto previste dall’ordinamento a tutela dell’ordine pubblico.
Occorre precisare che l’articolo in esame si riferisce alla legge nella sua accezione più ampia, sancendo la punibilità dell’istigazione alla disobbedienza sia delle norme statali che di quelle regionali, nonché gli atti del governo ed i regolamenti.
L’istigazione all’odio fra le classi sociali, invece , è punita allo scopo di tutelare la quiete sociale da quelle condotte che non costituiscono una libera manifestazione del pensiero, bensì in una vera e propria fomentazione a disprezzare e odiare determinate categorie sociali, volendone il male.
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