Di Gianfrancesco Coppo
Nell’ultimo mese non si è parlato d’altro: Luigi Chiatti torna libero.
“Il mostro di Foligno ha finito di scontare la sua pena”; “Il pedofilo sanguinario potrà di nuovo avvicinare i nostri figli”; “Il predatore di bambini sarà libero di uccidere ancora”; “La Giustizia in Italia non funziona, si liberano i mostri e si perseguitano gli agnelli”. Tralasciando quelle caratterizzate da odio e aggressività, sono queste le frasi più ricorrenti sui social e al bar, le forme di espressione che altro non sono che lo specchio delle nostre paure più recondite e difficili da affrontare.
Come si combatte un mostro?
Bene, potete stare tranquilli! Così come riportato dal giornalista Alvaro Fiorucci, che su Chiatti ha scritto Il cacciatore di bambini – biografia non autorizzata del mostro di Foligno, il geometra umbro, scontata la sua pena in carcere, non tornerà nella cosiddetta “società civile”.
Dovrà passare almeno altri 3 anni in una Casa di Custodia e Cura, quindi in una Residenza per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria, “evoluzione” dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario. A tal proposito va precisato che, se alla fine di questo periodo una Commissione ad hoc constaterà il permanere della pericolosità sociale, la detenzione, o meglio l’internamento, di Luigi Chiatti continuerà. Tale iter si ripeterà, al termine di ogni periodo di internamento. Insomma, potete dormire sonni tranquilli, c’è la possibilità che il mostro non esca mai più.
Di seguito, quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Perugia l’11 Aprile del 1996:
Visto l’articolo 605 del codice di procedura penale in parziale riforma della sentenza in data 28.12.1994 della corte d’assise di Perugia nei confronti di Chiatti Luigi, appellato dallo stesso nonché dal procuratore della repubblica, riconosciuto il vizio parziale di mente di cui all’articolo 89 del codice penale, ritenuta la continuazione per i reati di cui ai capi III-IV da un lato e i reati dei capi V e VI della rubrica dall’altro, escluse le circostanze aggravanti delle sevizie in relazione al reato sub I e della crudeltà per il reato sub V, concesse le circostanze attenuanti generiche e valutate, infine, le stesse, unitamente alla diminuente di cui all’articolo 89 del codice penale , equivalenti alle residue circostanze aggravanti al, considerato più grave il reato sub I della rubrica, riduce la pena inflitta al Chiatti , per tutti i reati ora riuniti sotto il vincolo della continuazione, ad anni 30 di reclusione.
Visti gli articoli 295 e 219 del codice penale, applica al Chiatti la misura di sicurezza del ricovero in una casa di Cura e di custodia per un tempo non inferiore a tre anni.



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