
Di Paolino Francesco Santaniello
Chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
L’art. 416 ter punisce con la reclusione da 4 a 10 anni le parti di un accordo di stampo mafioso, nel quale l’una promette denaro o altra utilità alla controparte, che si impegna a procacciare voti secondo le modalità delineate dal comma 3 dell’art. 416 bis. Quest’ultimo comma ha una funzione meramente descrittiva, in quanto definisce il concetto giuridico di associazione di stampo mafioso:
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Quello delineato dall’art. 416 ter è un reato di pericolo, che risponde ad un’esigenza politico/criminale preventiva, tanto che il momento perfezionativo del reato è anticipato alla sola promessa. Esso rappresenta la classica ipotesi di reato a doppio schema, ovvero di un reato in cui il momento consumativo della fattispecie può coincidere sia con la conclusione dell’accordo (e quindi con il momento perfezionativo), che con la dazione di quanto pattuito (ergo il momento consumativo slitta dopo il momento perfezionativo).
Ciò rileva ai fini della prescrizione, la quale decorre dal momento consumativo del reato. Per cui occorrerà guardare al fatto tipico posto in essere al fine di individuare correttamente il giorno in cui inizia a decorrere la prescrizione. Circa l’elemento soggettivo, esso è il dolo generico, dato che, secondo quanto previsto dal legislatore, non è ipotizzato nessuno scopo ulteriore della condotta.
Il 416 ter è connotato dalla cd. plurisoggettività propria, a differenza della vecchia formulazione ante riforma 2014 secondo la quale era un reato plurisoggettivo improprio, poiché non venivano punite ambo le parti dell’accordo. Essendo un reato-contratto (ovvero è il contratto/negozio giuridico che costituisce il fatto di reato) con cui si puniva (e si punisce) il vincolo tra candidato e mafioso, non si giustificava in giurisprudenza la mancata punizione dell’altro contraente mafioso, il quale veniva sanzionato a titolo di concorso eventuale nel 416 ter, rimanendo extraneus alla fattispecie tipica del 416 ter (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 23005 del 22/01/2013).
Oggi al secondo comma è sancita la punibilità del contraente mafioso con la medesima pena prevista per il candidato promittente (riforma che rievoca la ratio della modifica dell’induzione indebita a dare, o promettere, ex art. 319 quater, altro reato-contratto che prima non prevedeva la punizione dell’indotto a differenza di oggi, anche se con una pena inferiore rispetto all’induttore).
Sul fronte oggettivo, viene ampliato l’oggetto della prestazione promessa in cambio dei voti, la quale non è più di solo danaro, ma può consistere in qualsiasi altra utilità idonea ad apportare ampliamento patrimoniale (o semplicemente utile) alla cosca mafiosa ex art. 416 bis.
Numerosi dubbi sono sorti circa l’inciso “mediante le modalità di cui al terzo comma del 416 bis”, riproponendo un vecchio dibattito, le cui radici risalgono alla vecchia formulazione di questo reato. L’inciso riportato è un requisito oggettivo della condotta (come “mediante violenza o minaccia” nel reato di rapina), che tuttavia necessita determinati presupposti soggettivi. La forza intimidatrice idonea a coartare il voto deve discendere da un sodalizio criminoso effettivo e stabile nel territorio in cui opera l’organizzazione, nonché idoneo ad indurre i cittadini locali ad una condizione di omertosa connivenza dinanzi all’operato criminale della cosca.
Dubbi si son riproposti in giurisprudenza in merito alla pattuizione, ovvero se in essa debba essere esplicitata la richiesta del candidato, il ricorso al modus operandi ex 416 bis comma 3, oppure se essa possa considerarsi in re ipsa all’accordo, come una sorta di “presupposizione” che abbia spinto il candidato a scendere a patti con la cosca.
Secondo la Cassazione Penale, Sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382, la riforma del legislatore trova la sua ratio non tanto nel punire la pattuizione avente ad oggetto lo scambio elettorale, quanto nel tipo di accordo tra il candidato e la cosca, elevandolo a vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie. Questa interpretazione, spiega l’espressa previsione dell’accordo nel 416 ter post riforma del 2014, porta a dedurre che, ai fini della sussistenza del reato, occorre provare che il candidato abbia avuto la piena coscienza e volontà di concludere uno scambio politico-elettorale, avente ad oggetto l’impiego da parte della cosca mafiosa della sua forza di intimidazione e costrizione ai danni del corpo elettorale.
Da questa interpretazione si evince la probatio diabolica sottesa alla fattispecie, nonché una sorta di incoerenza interna. Il 416 ter è un reato di pericolo che, seppure anticipa l’area del penalmente rilevante all’accordo, per tutelare i vari beni giuridici protetti dalla norma richiede che venga fornita la prova dell’espressa pattuizione della modalità di intimidazione mafiosa, nonché la capacità della controparte “fuorilegge” a porre in essere quanto pattuito. Se quest’ultimo elemento manca, infatti, ben potrebbe ipotizzarsi di essere alla presenza di un reato impossibile ex art 49 c.p. comma 2, con la conseguente non punibilità dei soggetti in virtù dell’inidoneità dell’azione o impossibilità del pericolo.
L’interpretazione sopracitata si spiega anche alla luce dell’esigenza di distinguere il 416 ter da altre ipotesi di reato “limitrofe”, quali quelli di corruzione e coercizione elettorale ex artt. 96 e 97, t.u. 361/1957 per le elezioni politiche e artt. 86 e 87 d.p.r. 750/1960, per le elezioni amministrative. Il 416 ter, infatti, sembra assorbire tali reati, richiedendo il quid pluris della pattuizione dei metodi mafiosi ex art. 416 bis comma 3, che spiegherebbe il perché della pena più alta.
Tuttavia la giurisprudenza (notando le contraddizioni sottese al dato normativo) ha ribaltato la sentenza sopracitata con la Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 2532 del 19/05/2015 (cd. Albero). Secondo tale pronuncia, ai fini della configurabilità ex 416 ter, è necessario che la controparte sia intranea alla cosca. Dall’appartenenza del soggetto al clan radicato nel territorio, ben si può dedurre che la sua “fama” è nota al politico.
Quest’affermazione è presupposto logico dell’interpretazione secondo cui, nella stipula del patto ex art. 416 ter, la pattuizione dei metodi mafiosi è implicita ed immanente al pactum sceleris concluso tra politico e mafioso. Perciò non sono necessarie la previsione e la programmazione delle modalità di esecuzione ed “adempimento” della prestazione malavitosa. Per cui sul fronte dell’elemento soggettivo (circa il profilo della volizione), il 416 ter sarebbe compatibile col dolo eventuale del politico.
Ulteriore mutamento interpretativo si è avuto dall’interpretazione letterale della Cassazione con la sentenza n. 31348 del 2015 (cd. Annunziata). Tale pronuncia opera una sintesi dei due filoni sopra esaminati, partendo proprio dalla qualifica soggettiva della controparte con cui il politico si accinge a contrarre. L’art. 416 ter punisce un accordo politico elettorale di “tipo mafioso”, non il fatto che esso sia concluso con la mafia-organizzazione, sicché la controparte ben può essere un soggetto intraneus o extraneus alla cosca.
Il politico, infatti, ben potrebbe concludere il reato-contratto con un soggetto intermediario ed extraneus all’associazione, il quale contratta in favore di essa. Tuttavia, mancando il contatto diretto con l’ambiente malavitoso, sarà opportuno l’esplicito riferimento alle modalità di coartazione del voto previste dal 416 bis, al fine di considerare il politico penalmente responsabile ex art 416 ter.
Ciò non vale, qualora il politico contratti con un soggetto interno all’organizzazione ex 416 bis. Nella medesima pronuncia in esame si afferma che, se il politico si accorda con un soggetto intraneus al clan, il clima malavitoso è implicito all’accordo, per cui non necessita di esplicitazioni o espresse pattuizioni. L’art. 416 bis. comma 3 richiama, infatti, le potenzialità del clan di ridurre la cittadinanza ad una condizione di omertosa connivenza, sicché non è estranea alla giurisprudenza la contestualizzazione concreta in cui tali pattuizioni possono aver luogo.
In ultima analisi, occorre differenziare il 416 ter dal cd. Concorso esterno ex 110 + 416 bis. Il nuovo 416 ter prevede e punisce una condotta che apparentemente sembra rievocare il concorso esterno, ma con notevoli differenze alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia. Nello scambio elettorale politico-mafioso manca quel requisito tipico del Concorso esterno tracciato dalle SS. UU. nel 2005 (sentenza Mannino), ovvero la dimostrazione della cd. “contiguità mafiosa” da parte di un politico.
Infatti, mentre nel Concorso esterno occorre dimostrare, con un giudizio controfattuale ex post, l’effettivo contributo causale del concorrente alla cosca (il quale deve apportare un rafforzamento effettivo del clan), il 416 ter post riforma si limita a punire la stipulazione di un “reato-contratto” tra politico e mafioso, a nulla rilevando l’efficacia causale di questo patto a rafforzare la cosca, nonché gli effettivi atti compiuti a favore di essa per rafforzarla. A conferma di ciò è la stessa natura del 416 ter, reato di pericolo a tutela anticipata, che punisce un singolo episodio capace di ledere il bene giuridico dell’ordine pubblico.


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