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11 Novembre 1938 – Il Consiglio dei Ministri approva le Leggi Razziali

11 Novembre 2014 da admin Lascia un commento

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Le Leggi per la Difesa della Razza approvate dal Consiglio dei Ministri

I provvedimenti sono stati accuratamente elaborati, in modo che la sacrosanta opera di difesa materiale e spirituale della razza sia assicurata in pieno, senza esitazioni né attenuazioni, e al tempo stesso senza nessuna inutile vessazione verso gli appartenenti ad altre razze. La situazione degli ebrei in Italia viene così da oggi definita e contemporaneamente vengono chiariti i rapporti con gli stranieri in generale.

Con lo schema di decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, i provvedimenti annunciati in difesa della razza italiana cominciano a prendere veste giuridica e si avviano a diventare funzionanti. Dalle deliberazioni di massima del Gran Consiglio si viene pertanto alla fase esecutiva, con una sollecitudine che non ha tuttavia alcun carattere di precipitazione. I provvedimenti sono stati accuratamente elaborati, in modo che la sacrosanta opera di difesa materiale e spirituale della razza sia assicurata in pieno, senza esitazioni né attenuazioni, e al tempo stesso senza nessuna inutile vessazione verso gli appartenenti ad altre razze.

Questi vengono semplicemente risospinti in un settore separato della vita nazionale, dove non possono nuocere. Si provvede ad escludere, cioè, dall’ambiente politico, familiare, scolastico, militare italiano quegli elementi estranei la cui promiscuità minacciava seriamente di guastare i caratteri secolari della nostra antica e forte razza. Si provvede a dare alla società italiana un carattere eminentemente omogeneo, come è necessario oggi in modo speciale, dati gli enormi problemi di affermazione e di consolidamento imperiale che l’Italia di Mussolini si appresta ad affrontare.

Non si può naturalmente, in breve spazio, esaminare punto per punto questi storici articoli che costituiscono, per così dire, lo statuto razzista della Nazione italiana. Un commento affrettato sarebbe inutile, e per uno più minuzioso non mancherà, in seguito, il tempo. Dalla semplice lettura degli articoli emerge tosto la cura avuta dal legislatore di contemplare tutti gli aspetti possibili dell’ardua materia, dando alle risoluzioni un carattere giuridicamente inattaccabile e definitivo e, al tempo stesso, facendo proprie le eccezioni e discriminazioni proclamate a suo tempo dal Gran Consiglio Fascista. La situazione degli ebrei in Italia viene così da oggi definita e contemporaneamente, sopra un diverso piano, vengono chiariti i rapporti con gli stranieri in generale, per quanto riguarda i matrimoni: argomento delicato e per il quale il Governo fascista ha giustamente adottato misure limitative. Più che passerà il tempo e si delineeranno i molteplici aspetti della grandiosa contesa internazionale alla quale l’Italia è chiamata a partecipare dalle sue stesse ragioni di vita e di potenza, più appariranno necessarie e preziose le provvidenze adottate per la difesa della razza. Il popolo italiano, che per mezzo di esse avrà assicurata in pieno la propria salute morale, vi troverà un motivo in più per essere grato al Duce che, avendo già nel 1919 scultoriamente prospettato il problema alla coscienza degli uomini politici, ha voluto, dopo la conquista dell’Impero, fare della soluzione di quel problema uno dei capisaldi della nuova marcia in avanti dell’Italia fascista.

Ebrei e ebraismo. Il problema ebraico non è che l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: 1) il divieto di matrimoni di Italiani e Italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita, e altre razze non ariane; 2) il divieto per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; 3) il matrimonio di Italiani e Italiane con stranieri anche di razza ariana dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell’Interno; 4) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenti al prestigio della razza nei territori dell’Impero. Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l’ebraismo mondiale – specie dopo l’abolizione della massoneria – è stato l’animatore dell’antifascismo in tutti i campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato – in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica – unanimemente ostile al Fascismo. La immigrazione di elementi stranieri – accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggioratolo stato d’animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato sinceramente poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l’internazionalismo d’Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo a elementi ebrei:l’ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

Il divieto d’entrata e l’espulsione degli ebrei stranieri. Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d’ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più oltre essere ritardata e che la espulsione degli indesiderabili – secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie – è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che, oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all’esame dell’apposita Commissione del Ministero degli Interni, non sia applicata l’espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali: 1) abbiano un’età superiore agli anni 65; 2) abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana. Il Gran Consiglio del Fascismo circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica stabilisce quanto segue: 1) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; 2) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera; 3) è considerato di razza ebraica chi pure essendo nato da un matrimonio misto professa la religione ebraica; 4) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto qualora professi altra religione all’infuori della ebraica alla data del 1° ottobre XVI.

Discriminazione tra gli ebrei di cittadinanza italiana. Nessuna discriminazione sarà applicata – escluso in ogni caso l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano per altri motivi demeritato – i quali appartengono a: 1) famiglie di caduti nelle quattro guerre sostenute dall’Italia in questo secolo: libica, mondiale, etiopica, spagnola; 2) famiglie di volontari delle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; 3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola insigniti della Croce al merito di guerra; 4) famiglie di Caduti per la Causa fascista; 5) famiglie mutilati, invalidi, feriti per la Causa fascista; 6) famiglie di fascisti iscritti al Partito negli anni ’19-20-21-22 e nel secondo semestre del ’24 e famiglie di legionari fiumani; 7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita Commissione.

Gli altri ebrei. I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell’attesa di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana, non potranno: 1) essere iscritti al P.N.F.; 2) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino 100 o più persone; 3) essere possessori di oltre 50 ettari di terreno; 4) prestare servizio militare in pace e in guerra. L’esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti. Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre: 1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione; 2) che ogni forma di pressione sugli ebrei per ottenere abiure sia rigorosamente repressa; 3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l’attività delle Comunità ebraiche, secondo le leggi vigenti; 4) che, insieme alle Scuole elementari, si consenta l’istituzione di Scuole medie per gli ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia. Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica nella Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell’Etiopia. Questa eventuale e altre condizioni fatte agli ebrei potranno essere annullate o aggravate a seconda dell’atteggiamento che l’ebraismo assumerà nei riguardi dell’Italia fascista.

Cattedre di razzismo. Il Gran Consiglio del fascismo prende atto, con soddisfazione, che il ministro dell’Educazione nazionale ha istituito Cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Alle Camicie nere. Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annunzia ai fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministeri.

(Dal Corriere della Sera, 11 Novembre 1938)

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