
L’art. 41 bis fa parte parte della Legge 354 del 1975 sul trattamento penitenziario. Tale articolo è stato introdotto per mezzo della modifica apportata dalla cd. Legge Gozzini, la quale ha subito ulteriori modifiche nel tempo. Rubricato come Situazioni di emergenza, l’articolo 41 bis conferisce al Ministro della Giustizia il potere di sospendere, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, l’applicazione delle ordinarie norme che regolano il trattamento penitenziario dei detenuti, allo scopo di ripristinare l’ordine e la sicurezza.
Tale sospensione può essere promossa anche su richiesta del Ministro dell’ Interno, il quale ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per cui sussistano elementi probatori tali da far ritenere che essi siano in collegamento con un’associazione criminale, terroristica o eversiva. Lo scopo di tale misura è proprio quella di stroncare i collegamenti con le cosche criminali.
Segnatamente, le limitazioni di cui si scrive sono:
- adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
- determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati, volta per volta, dal direttore dell’Istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’Autorità giudiziaria competente. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo e a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del Direttore dell’Istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’Autorità giudiziaria competente, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni de qua non si applicano ai colloqui con i difensori;
- limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;
- esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
- sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento, o con Autorità europee o nazionali, aventi competenza in materia di giustizia;
- limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo indicato al primo comma dell’articolo 10.
Tali provvedimenti devono essere emessi con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito il pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede.
Si precisa che data la severità delle misure sopra elencate, è opportuno che venga acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione Nazionale Antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze.
I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.


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