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Benefici e Misure Alternative alla Detenzione in Carcere

28 Ottobre 2020 da Webmaster Lascia un commento

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Le Misure Alternative alla Detenzione sono dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, in ottemperanza dell’articolo 27 della Costituzione.

Incidono sulla fase esecutiva della pena principale detentiva e, in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione, sono previste e disciplinate dalla Legge n. 354 del 26 Luglio 1975.

Affidamento in Prova ai Servizi Sociali

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena, o un residuo di pena, inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni, quando si tratta di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti).

Arresti Domiciliari

Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti sia gli indagati che gli imputati. Rappresenta una forma di controllo più blanda rispetto alla carcerazione preventiva, che non può prolungarsi oltre certi termini commisurati alla gravità del reato contestato.

Articolo 21 – Lavoro esterno

Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario. Si parla di “lavoro esterno” perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare. È la misura alternativa alla detenzione i cui “termini” maturano più in fretta.

Arresti Domiciliari Ospedalieri

Misura cautelare simile agli arresti domiciliari a cui possono essere assegnati quei soggetti che siano in condizioni di salute tali da richiederne il ricovero ospedaliero.

Detenzione Domiciliare

Misura alternativa alla detenzione in carcere alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai due anni e, in caso di particolari necessità, i condannati con pena inferiore ai quattro anni.

Liberazione Anticipata

Sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti quale riconoscimento della “buona condotta” mantenuta. Può essere concesso anche a chi sconta la pena in semilibertà o in detenzione domiciliare.

Liberazione Condizionale

Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che abbia scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non superi i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in “libertà vigilata” tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se il soggetto rispetta gli obblighi della libertà vigilata, la pena si estingue al termine di questo periodo.

Libertà Controllata

Si tratta di una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulti essere di modesta entità, oppure derivi dalla conversione di una multa non pagata.

Libertà Vigilata

Misura di sicurezza che viene sempre imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai 10 anni. Viene imposta anche ai detenuti in permesso e in licenza. Può essere imposta anche ai condannati recidivi e a persone incensurate segnalate all’autorità di Pubblica Sicurezza. La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’autorità di Pubblica Sicurezza.

Licenza

Le licenze possono essere concesse ai condannati ammessi alla regime di semilibertà, oppure agli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere un massimo di 45 giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere 45 giorni di licenza ogni anno ed una licenza nei 6 mesi che precedono la scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.

Permesso di Necessità

Può essere concesso ai detenuti (imputati o condannati) per motivi familiari di particolare gravità, ad esempio per far visita a parenti ammalati.

Permesso Premio

Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che abbiano scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato), per coltivare interessi familiari, culturali, o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere al massimo 45 giorni in permesso premio.

Rinvio Obbligatorio dell’Esecuzione della Pena

L’esecuzione della pena detentiva viene rinviata quando riguardi una donna incinta, o che abbia partorito da meno di 6 mesi. È rinviata anche quando a carico di un malato di AIDS, le cui condizioni di salute siano incompatibili con il carcere.

Rinvio Facoltativo dell’Esecuzione della Pena

L’esecuzione della pena detentiva può essere rinviata quando riguardi una donna che abbia partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può essere rinviata anche quando a carico di una persona in condizioni di grave infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.

Semilibertà

Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni familiari e sociali) e la notte all’interno del penitenziario. Possono beneficiarne i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi).

Sospensione Condizionale della Pena

Può essere concessa, al momento della prima condanna, quando la pena non superi il limite dei 2 anni. Se nei 5 anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario la stessa va a sommarsi a quella nuova.

Sospensione di Pena in attesa dell’Affidamento

Può essere concessa a coloro che abbiano inoltrato richiesta di ammissione all’affidamento, se la protrazione dello stato di detenzione comporta un “grave pregiudizio” per la situazione personale, o familiare, del condannato.

Amnistia

L’Amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi determina l’interruzione dei processi in corso in qualsiasi grado si trovino. Se la condanna è già definitiva si ha una “Amnistia impropria” , l’estinzione del reato rende irrevocabile il provvedimento in amnistia.

Indulto o Condono

L’Indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato se nel quinquennio successivo chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una pena superiore ai 2 anni.

Grazia

Anche la Grazia, come l’Indulto, condona la pena definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo diverso. La differenza è che la Grazia è un provvedimento di clemenza individuale, mentre l’Indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato condonato.

Legge Finocchiaro

Legge che prevede la possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare “speciale” le madri (il padre, in assenza della madre) di bambini che abbiano un’età inferiore ai 10 anni, dopo che abbiano scontato almeno un quarto della pena, o 15 anni in caso di ergastolo.

Legge Gozzini

Legge che nel 1986 ha ampliato i benefici e le misure alternative previste dalla Riforma Penitenziaria del 1975. Nel 1991/92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata che, di fatto, hanno causato una restrizione delle possibilità di accesso ai benefici per la maggior parte dei condannati.

Legge Simeone – Saraceni

Varata nel 1998, al termine di un lungo iter parlamentare, consente ai soggetti condannati ad una pena inferiore ai 3 anni, che si trovino a “piede libero”, di essere ammessi all’affidamento in prova ai Servizi sociali senza dover entrare in carcere. Per i condannati tossicodipendenti, il limite di pena per poterne beneficiare è di 4 anni.

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