
Di Nunzia Procida
I piedini (con e senza calzini), la manina che stringe il vostro dito, il primo sorriso dal quale spunta il primo dentino, il primo bagnetto prima a casa e poi al mare. In questo modo annientate la privacy di vostro figlio.
La Polizia, la magistratura, i professionisti del settore da tempo suggeriscono di evitare di postare le foto dei bambini su internet: i pedofili non attendono altro e, soprattutto, non vanno in vacanza. Meno che mai d’estate. Inoltre, la pubblicazione di foto dei figli sui social network è citata ormai in migliaia di cause di separazione. La questione viene sollevata per sottolineare l’inaffidabilità dell’ex, o per chiedere l’affidamento del minore.
Agosto 2014: un papà pubblica le foto di suo figlio di 4 anni in barca. A distanza di un mese, su istanza della madre, un’ordinanza del Tribunale di Varese obbliga l’uomo a cancellare le immagini perché “pubblicate senza autorizzazione dell’ex coniuge, necessaria per legge” [1] .
Nella maggioranza dei casi, però, prima di arrivare in Tribunale, il coniuge “incriminato” cancella la foto già dopo la prima diffida della controparte. Nelle separazioni più complesse, l’uso dei social network (Facebook su tutti) può essere monitorato e usato dal Tribunale dei minorenni per confermare o far decadere la responsabilità genitoriale.
Molti Paesi per contrastare il fenomeno hanno introdotto pene molto severe per il genitore che pubblica la foto del proprio figlio, senza il consenso dell’altro. Si calcola che il 66% dei genitori statunitensi condivida sui social la vita dei propri bimbi che, nel 92% dei casi negli Usa e nel 73% in Europa, hanno meno di 2 anni. Alcuni studi hanno dimostrato che circa la metà delle immagini pedopornografiche presenti in rete è frutto di ritocchi dal gusto perverso di foto prelevate dai profili social degli ignari genitori mossi da assoluta buonafede.
Se oggi il problema sembra interessare soprattutto i genitori che presentano – e prestano – al mondo l’immagine dei figli; non possiamo non chiederci cosa i diranno gli adulti di domani dell’album di famiglia che ha regalato la loro infanzia agli occhi del cosiddetto “popolo del web”.
La legislazione francese già prevede fino a un anno di detenzione o 35.000€ di multa per chi pubblica foto di minori (figli compresi) senza consenso; difficile, per inciso, capire come possa dare il proprio consenso un minore, ma resta – anche a fronte di quanto ratificato nel 1991 dall’Italia nella Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia – fondamentale.
Questa forma di esibizionismo dei genitori – spiega Tilde Giani Gallino (autrice di saggi scientifici sui processi cognitivi e socio-emotivi e sull’immaginario, nell’infanzia e negli adulti) – può provocare danni alla personalità del bambino che quando si vede continuamente esposto, senza possibilità di decisione, può sentirsi a disagio a causa dei commenti negativi o, all’opposto, superiore ai coetanei per un apprezzamento in più. Il bambino finisce per crearsi l’immagine interna che ha di se stesso attraverso quelle immagini e le reazioni che provocano. Rischia di diventare già un piccolo Narciso, un ammiratore di se stesso.
Ecco alcuni consigli utili per tutelare al meglio l’immagine e la privacy dei vostri figli:
- Non parlare della loro salute fisica e mentale
- Non raccontare i loro sogni o incubi più ricorrenti
- Non fare riferimento alla loro vita scolastica, quando maestre e compagni sono facilmente identificabili né ai suoi rapporti con gli amici fuori dalla scuola
- Su Facebook impostare sempre la privacy a un numero ristretto di amici fidati
[1] Art. 10 Codice Civile: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.”
Art. 316 Codice Civile: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei [145].
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il genitore, che ha riconosciuto il figlio, esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”
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