
Di Paolino Francesco Santaniello
La legge penale si distingue da quella civile e amministrativa per la previsione e l’applicazione di una pena afflittiva, in risposta ad un determinato fatto storico umano. La parola “determinato” non è casuale, in quanto bisogna comprendere che è lo Stato a prevedere in astratto (ovvero prima del loro compimento) quali siano i comportamenti umani meritevoli di sanzione penale, sulla scorta delle esigenze politiche e criminali che influenzano la legislazione di questo settore, oltre che al grado di civiltà che lo caratterizza.
La pena, infatti, riflette come uno Stato percepisce i propri consociati: come membri bisognosi di una rieducazione al vivere civile, oppure come sudditi disubbidienti che meritano una punizione meramente afflittiva per quanto commesso, in quanto offensivo per il potere statale. La Costituzione italiana ha il pregio di essere molto vicina alla dimensione umana, in quanto prescinde dalla qualifica di cittadino italiano e riconosce che ogni singolo individuo, in quanto essere umano, è titolare di diritti per nascita, come si evince dall’Art. 2 e seguenti.
In virtù dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione (oltre alle fonti di diritto sovranazionali quali CEDU ed Unione Europea), all’art. 27 Costituzione si ritrovano due comandi da cui il legislatore penale non può allontanarsi:
- le pene non devono essere contrarie al senso di umanità, perché sono volte alla rieducazione del reo, non alla punizione retributiva per quanto commesso;
- la responsabilità penale è personale, ovvero le colpe non si trasmettono ad eredi o affini, ecc.
Da questi due enunciati si può comprendere che un soggetto può essere colpito dalla sanzione penale all’esito di un accertamento della responsabilità del fatto antigiuridico, in quanto egli deve essere messo in condizione sia di difendersi dalle accuse che di comprendere il disvalore di quanto commesso e sentire la pena come meritata e giusta, affinché essa possa sortire i suoi effetti risocializzanti (in teoria).
Ma quali sono i fatti penalmente rilevanti? Ovvero quando le libertà fondamentali di un soggetto possono essere compresse per esigenze di pace sociale? Se fossimo in uno Stato dittatoriale, sarebbe il despota a farlo. Ma essendo l’Italia una Repubblica democratica a sovranità popolare, solo la legge può stabilire quali siano i fatti umani da considerare come reato. La legge è frutto della volontà popolare mediata dal potere legislativo, ovvero dal Parlamento democraticamente eletto dal popolo.
Nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege.
É stabilito all’art. 1 Codice Penale, poiché solo la legge esprime la vox populi e solo il popolo può scegliere quali possono essere i trattamenti sanzionatori limitativi della libertà. Quanto sopra esposto è il primo corollario del Principio di Legalità (definito formale, in quanto predetermina i reati in modo astratto e generale) e il Principio della Riserva di Legge Statale, stabilito dalla Costituzione all’art. 117 comma 2 lettera L.
Inoltre, per esservi applicazione della sanzione penale è necessario che il fatto commesso dall’agente si realizzi in un periodo di vigenza della legge criminale, ex art. 25 Costituzione applicato dall’art. 2 del Codice penale, che sancisce l’irretroattività della stessa. La legge, infatti, detta regole per il presente ed il futuro, ma mai per il passato, in quanto solo nel momento in cui entra in vigore è conoscibile a tutti.
La conoscibilità del precetto del reato e della pena è un principio irrinunciabile del sistema, dato che la funzione della pena è quella di rieducare un soggetto il cui volontario comportamento si è posto in contrasto con l’Ordinamento. Sicché il legislatore deve promulgare leggi che (nei limiti dell’astrattezza) siano determinate nel precetto (ovvero la descrizione astratta del fatto di reato) e nella previsione della pena. Da qui discende il Principio di Determinatezza della fattispecie che, insieme agli altri principi, limita l’arbitrio del giudice nell’applicazione della legge penale e nell’erogazione della sanzione.
Il giudice, quale interprete della legge, parte dalla fattispecie concreta posta al suo esame per ricollegarla alla fattispecie astratta ed erogare una pena nei limiti previsti dal precetto (ragionamento sussuntivo), evitando qualsiasi applicazione estensiva o analogica della pena a favore del senso letterale della norma.
Se nel diritto civile sono ammesse applicazioni analogiche della legge, nel diritto penale sono vietate quando sono a sfavore del soggetto sotto giudizio, mentre applicazioni analogiche a favore del reo sono consentite qualora vi siano vuoti normativi. L’analogia in bonam partem, in virtù del favor libertatis che vige nel nostro ordinamento, consente ex art. 2 l’applicazione della legge penale più favorevole (quali diminuzione di pena, cambiamento della pena con una meno gravosa, scarcerazione) ad un soggetto condannato in base ad una legge previgente più severa.


Lascia un commento