
Il 4 Maggio 2017 la proposta di legge n.3785, avente ad oggetto la riforma di alcune cause di giustificazione tra cui la legittima difesa, ha ottenuto l’approvazione della Camera dei Deputati. Il testo approvato, anche se intitolato Modifica all’articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa, prevede la potenziale modifica anche dell’art. 52 del codice penale. Seppure sia ancora una proposta di legge, già si sono registrate numerose critiche all’atto in esame, in quanto modifica l’art. 52 c.p. in modo sostanziale e quanto mai infelice. L’attuale art. 52 c.p. sancisce che:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
L’attuale norma tuttavia non soddisfa i più, che chiedono a gran voce di modificare l’attuale sistema delle cause di giustificazione che spesso trasformano le vittime in colpevoli di omicidio volontario. Quanto detto è dovuto proprio perché spesso le vittime di un’aggressione non riescono a mantenere la calma e la freddezza per reagire in modo proporzionato alla gravità del pericolo. L’attuale disegno modifica in tal modo il secondo comma dell’art 52 c.p.:
Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.
La suddetta riforma quindi allargherebbe le ipotesi di legittima difesa, come si deduce dall’inciso “Fermo quanto previsto dal primo comma”, alla luce del quale si considera legittima la reazione tenuta nei casi dell’art. 614 il che conduce a due vie interpretative:
1) la violenza, l’inganno o la minaccia devono comunque integrare l’attualità del pericolo,
2) oppure è legittima la reazione della vittima anche se si è conclusa l’azione aggressiva e l’agente sia in procinto di scappare, seppur debba trovarsi ancora nell’abitazione.
Come già affermato da alcuni autori [1], questa seconda interpretazione comporterebbe una diretta violazione dell’art. 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita, secondo cui l’uccisione di un aggressore è possibile solo quando sia assolutamente necessario a tutelarsi da una condotta illegittima ai propri danni.
Per cui il secondo comma, come riformato, andrebbe applicato comunque alla luce dei presupposti sanciti dal primo comma, ovvero quando sussistono l’attualità del pericolo ingiusto da respingere con una reazione proporzionata all’offesa. Oltretutto il disegno in esame non riesce nemmeno a raggiungere lo scopo di tipizzare la legittima difesa domiciliare, anzi la complica a causa dell’introduzione del tempo notte come un fatto presupposto del reato, quando in realtà il tempus commisi delicti rileva solo ai fini delle circostanze aggravanti comuni ex art.61 c.p., potendo rientrare nelle ipotesi della “minorata difesa”.
Infine, il secondo comma restringe ancor di più le ipotesi di legittima difesa nei casi di cui all’art. 614 c.p., giustificando solo quelle reazioni ad una effrazione domiciliare quando è perpetrata con violenza, minaccia o inganno. Sicché il disegno di legge non avrebbe alcuna portata innovativa, complicando solo l’attività giudiziaria. Ora non resta che attendere il voto del Senato.
© Riproduzione riservata
[1] Tommaso Trinchera, APPROVATA DALLA CAMERA UNA PROPOSTA DI RIFORMA IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA, in www.penalecontemporaneo.it
Lascia un commento