Le misure di prevenzione sono istituti applicabili a soggetti socialmente pericolosi, allo scopo di controllarne la pericolosità sociale e di prevenire che questi possano commettere reati. Quindi si tratta di misure speciali preventive che, rispetto alle pene o alle misure di sicurezza, si applicano indipendentemente dalla commissione di un reato in precedenza.
Il primo presupposto per la loro applicabilità è la pericolosità sociale del soggetto, che viene valutata sulla scorta di un giudizio sulla personalità del soggetto proposto alla misura, nonché da una serie di indici (quali precedenti penali, appartenenza ad un clan mafioso, ecc.) dai quali emerge la probabilità che questi, in futuro, possa porre in essere comportamenti antisociali o considerati meritevoli di una misura di prevenzione alla luce dell’ordinamento.
Le misure di prevenzione si distinguono in personali e patrimoniali, e vanno adottate sulla base di indici di fatto da cui si evince una concreta ed attuale pericolosità sociale.
Le misure di prevenzione personali sono provvedimenti a carattere amministrativo-giurisdizionale, in quanto possono essere emesse sia su ordine del Questore che del Tribunale.
L’art. 203 del c.p. elenca gli elementi per definire la persona come socialmente pericolosa, mentre il D.lgs 159/2011 all’art. 1 enuclea tre categorie di soggetti:
- persone dedite a traffici delittuosi;
- persone che vivono abitualmente con i proventi di un’attività criminale;
- persone il cui comportamento è incline alla commissione di reati in grado di ledere o mettere in pericolo l’integrità fisica di minorenni, la sicurezza pubblica o la sanità.
Le misure emesse dal Questore sono:
- il rimpatrio con il foglio di via obbligatorio, affinché il proposto ritorni a vivere nel comune di residenza;
- l’avviso orale, un richiamo in forma orale attraverso il quale il proposto viene informato dei sospetti a suo carico.
Le misure emesse dall’autorità giudiziaria, invece, possono essere proposte dal Questore, dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica del capoluogo di distretto dove risiede il soggetto, e sono:
- la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
- la sorveglianza con divieto o obbligo di soggiorno.
Esse sono emesse con provvedimento del tribunale, per una durata non inferiore ad un anno e non superiore ai cinque. Infine le misure di sicurezza patrimoniali – il sequestro e la confisca – vengono applicate a beni di origine illecita, di obiettiva pericolosità.
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