Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa (2).
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età [2], con persona minore degli anni diciotto (3), la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale (4) o della tutela legale.”
Il reato di incesto è posto a tutela della vita familiare, nelle cui relazioni si forma la personalità dell’individuo. Tale norma non è volta a punire le prevaricazioni sessuali da parte di uno dei familiare ai danni di un altro (condotta oggetto di incriminazione per altri reati con l’art. 609 bis c.p.), ma a stroncare quei rapporti sessuali consenzienti tra consanguinei in grado di destare pubblico scandalo.
Per cui l’art. 564 c.p. è posto a tutela della famiglia intesa come istituzione socialmente rilevante, al cui interno sono coinvolti i diritti fondamentali della persona umana Costituzionalmente garantiti.
Sicché il delitto in esame è un reato proprio plurisoggettivo, che può essere commesso dalle categorie familiari legislativamente riconosciute, come gli ascendenti e discendenti, nonché affini in linea retta.
La condotta incriminata è il congiungimento carnale consenziente tra gli appartenenti di un nucleo familiare, il quale deve essere voluto senza che gli agenti agiscano con lo scopo di destare il pubblico scandalo, in quanto condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c. p.
La norma citata afferma che:
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”.
Il pubblico scandalo di cui all’art. 564 c. p. non è quindi un elemento costitutivo della fattispecie, poiché già solo il congiungimento carnale è idoneo a perfezionare il reato, ma è semplicemente un requisito ulteriore che il legislatore ritiene necessario per punire gli agenti del delitto. Da quanto esposto discende che, se dal rapporto carnale tra i consanguinei non derivasse uno scandalo di pubblica portata, i soggetti attivi del reato non sarebbero punibili.
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