Il Trattamento Sanitario Obbligatorio, istituito dalla Legge n. 180/1978 (Legge Basaglia) e attualmente regolamentato dalla Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 (articoli 33-35), è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l’effettuazione di determinati accertamenti e terapie su un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento.
Il concetto di T.S.O. basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza, inteso come una procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente, ha sostituito la precedente normativa del 1904 riguardante il ricovero coatto (legge n. 36/1904), basato sul concetto di “pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo”, concetto maggiormente orientato verso la difesa sociale.
Il T.S.O. viene disposto dal Sindaco, massima autorità sanitaria del Comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di due medici, di cui almeno uno psichiatra del SSN. Può essere eseguito sia in ambito ospedaliero che presso l’abitazione o altra sede. La procedura impone, infine, la convalida del provvedimento del sindaco da parte del giudice tutelare di competenza.
Il T.S.O. ospedaliero viene disposto quando:
- una persona affetta da malattia mentale necessiti di trattamenti sanitari urgenti
- rifiuti il trattamento
- non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere
Ha una durata massima di 7 giorni, ma può essere eventualmente prolungato su richiesta di uno psichiatra nel caso in cui persistano i requisiti richiesti per l’attuazione. Durante il Trattamento Sanitario Obbligatorio, che dev’essere svolto nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, viene mantenuto anche, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Può essere trasformato, in qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente. La legge indica la scelta del luogo di ricovero nei Centri di Salute Mentale (CSM) o, dove assenti o per diversa valutazione, nei reparti di psichiatria esistenti negli ospedali generali (i cosiddetti Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura).


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