
In arrivo le nuove regole per i controlli elettronici della velocità. A quasi otto anni dalla Direttiva Maroni, che ne ha regolato l’utilizzo, il Ministero dell’Interno ha emanato una fondamentale direttiva, destinata a fare chiarezza sui diversi aspetti che disciplinano tali strumenti.
Per quanto riguarda i Tutor, la circolare chiarisce che il loro utilizzo non è ammesso su tratti di strada troppo brevi, e fissa l’estensione minima che il tratto stradale deve avere per poter essere assoggettato a controllo elettronico della velocità, differenziandola a seconda di quale sia il limite di velocità fissato. Ad esempio, se la velocità massima consentita non supera i 60 chilometri orari, la lunghezza minima deve essere di 500 metri, che diventano 1000 se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 chilometri orari.
Autovelox, Tutor e Telelaser devono essere sempre segnalati preventivamente (in tutte e due le direzioni di marcia, se valgono per entrambe le corsie). Sebbene la distanza minima tra segnale e apparecchio non sia fissata dalla legge, deve ritenersi che possa reputarsi adeguata una distanza di almeno 250 metri sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; di 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento per le quali è prevista una velocità massima superiore a 50 chilometri orari; e di 80 metri su tutte le altre strade.
La distanza massima, invece, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali è fissata in 4 chilometri. A tal proposito, la direttiva precisa che tra il cartello e l’apparecchio di controllo automatico della velocità non devono esserci né intersezioni né immissioni laterali di strade pubbliche. Inoltre i cartelli permanenti, con i quali si segnala il controllo elettronico della velocità, sono legittimi solo se in quella strada il controllo avviene effettivamente.
Le postazioni devono essere ben visibili da parte dell’automobilista, sia che vi siano gli agenti, sia che questi non siano presenti. In quest’ultimo caso, occorre corredare gli apparecchi con un segnale sul quale sia riportato il simbolo dell’organo di polizia o, in mancanza, un’iscrizione del corpo o servizio. Se, invece, le postazioni sono presidiate da un agente, questo deve essere in uniforme e, ove possibile, deve essere affiancato dall’auto di servizio con colori istituzionali o con il simbolo dell’organo accertatore. Si precisa che le postazioni senza presenza dell’operatore non possono essere utilizzate, a una distanza inferiore a 1 chilometro dal segnale che impone la velocità.
La direttiva ribadisce che tutti gli strumenti utilizzati per rilevare elettronicamente la velocità devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed essere sottoposti a taratura periodica almeno annuale.
Tali strumenti non possono essere gestiti o utilizzati da società private, ma possono essere affidati solo ai corpi e ai servizi di polizia stradale, che ne devono avere sempre l’esclusiva disponibilità. I privati possono solo concedere in leasing gli apparecchi alla polizia, che li può acquisire anche in comodato da altre amministrazioni pubbliche. Alle società private è possibile affidare anche alcune attività manuali relative alle immagini prodotte dagli apparecchi, che però devono essere sempre convalidate dalla polizia stradale.
Per quanto riguarda, la riduzione della velocità rilevata a favore del trasgressore, si precisa che questa non è sempre e comunque di 5 chilometri orari, ma è del 5% del valore rilevato e di minimo 5 chilometri orari, senza che sia possibile arrotondare gli eventuali decimali o considerare in maniera ulteriore le incertezze di rilevazione dello strumento.
Per tutelare il diritto alla privacy degli automobilisti, gli apparecchi di controllo elettronico della velocità possono memorizzare solo le immagini che registrino una violazione dei limiti fissati per il tratto di strada di competenza e le possono conservare solo per il tempo strettamente necessario ad applicare le sanzioni e a definire gli eventuali ricorsi. Inoltre, le foto non vanno mai allegate al verbale, ma possono essere acquisite solo dietro richiesta del destinatario dello stesso, dopo che gli altri soggetti ripresi siano stati oscurati.
La direttiva chiarisce anche che il rilevamento automatico della velocità, senza contestazione immediata, non può essere eseguito con riprese fotografiche frontali, se in tal modo vengono memorizzate immagini con le quali è possibile identificare le persone che si trovano a bordo. Diverso è il caso in cui vi sia contestazione immediata, in quanto si tratta di ipotesi in cui la violazione è accertata direttamente dalla polizia e la documentazione video rappresenta solo un supporto
Le eventuali spese per l’accertamento della violazione sono poste a carico dell’automobilista che l’ ha commessa. Di conseguenza, le stesse devono essere indicate dagli accertatori, in maniera analitica e devono poter essere documentate.
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