La notizia della multa da 705,00 euro per chi guida un’auto intestata ad un altro soggetto ha letteralmente invaso il web, generando eccessivo ed inutile allarmismo. Il campo di applicazione della norma, che entrerà in vigore dal prossimo 3 Novembre, è infatti più ristretto rispetto a quanto una lettura superficiale possa far immaginare.
La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15513 inviata, lo scorso 10 Luglio, a Regioni e Province Autonome, Ministero dell’Interno, Aci ed altri Enti, riporta l’obbligo l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione se si utilizza per oltre 30 giorni un veicolo non di proprietà, cioè se sul libretto di circolazione l’intestatario è un soggetto diverso (persona fisica o giuridica che sia) da chi guida. In alcuni casi, alla comunicazione segue l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione stessa – attraverso un tagliando adesivo rilasciato dalla Motorizzazione – il nome dell’utilizzatore. In altri, non è necessario, basta conservare a casa la ricevuta dell’avvenuta “comunicazione”.
Va precisato che la norma non è retroattiva e che non si corre il rischio di sanzione nel caso di comodato familiare, quando cioè si utilizza la vettura di un genitore o di un fratello, purché si tratti di persone conviventi.
CAMBIO GENERALITÀ SU CARTA DI CIRCOLAZIONE
La circolare del Ministero del 10 Luglio 2014 riguarda l’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada, introdotto nel 2010 dalla Legge 120 (articolo 12, comma 1, lettera a). Nel dettaglio, la norma stabilisce che gli atti «da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione». Dunque, se si utilizza per un periodo di 30 giorni una vettura di proprietà altrui, le generalità dell’automobilista, indicate sulla patente, dovranno comparire anche sulla carta di circolazione. A meno che non si voglia rischiare una multa salatissima, dai 705 ai 3.526 euro.
ASSENZA DI RETROATTIVITÀ
Per mettersi in regola bisognerà dunque, come spiega ancora la circolare del Ministero, «annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, presso la Motorizzazione civile, i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014». In caso di omissione, scatterà la sanzione. Va specificato che la norma non è retroattiva. La circolare del Ministero, infatti, fa sapere che il mancato «aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» non dà luogo all’applicazione della multa.
AUTO AZIENDALI COINVOLTE
La norma del Codice della strada, inoltre, non si applica in tutti i casi di trasferimento di disponibilità. Sono esenti soggetti che effettuano attività di autotrasporto. Sono esclusi i casi di utilizzo da parte di un familiare. Sono invece coinvolti tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. In particolare, si legge nella circolare, «nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione all’ufficio della Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione».
FAMILIARI ESENTATI
Invece «sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l’inapplicabilità delle previste sanzioni». Per generalità si intendono nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza.


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