La licenza di Porto d’Armi, spesso indicata genericamente come Porto d’armi, costituisce una speciale autorizzazione, rilasciata dalle autorità statali competenti in materia, concessa ai privati cittadini al fine di consentire l’acquisto, la detenzione ed il porto di armi.
Dal punto di vista formale, si distingue tra licenza di porto di armi e licenza di detenzione di armi:
- la prima, relativa al porto, è necessaria per il trasporto delle armi al di fuori della propria abitazione;
- la seconda, relativa alla detenzione, include anche l’autorizzazione necessaria (nihil obstat) per poter procedere all’acquisto.
Tuttavia, non tutti i tipi di armi sono acquistabili e detenibili da parte dei privati, solo quelle previste dalla legge. Ad esempio sono proibite le armi da guerra (fucile d’assalto), la cui definizione è stabilita da norme apposite.
Le autorizzazioni al porto sono rilasciate dalla Questura per quanto riguarda le armi lunghe, mentre per i permessi relativi alle armi corte (revolver, pistole e bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a 65 centimetri), la competenza è della Prefettura. In ogni caso, si tratta di due licenze diverse.
I documenti richiesti da allegare alla pratica per ottenere le autorizzazioni di Detenzione e Porto sono gli stessi, tuttavia mentre il nulla osta di acquisto permette la sola acquisizione degli oggetti richiesti e viene trattenuto dall’armiere all’atto dell’acquisto stesso, il porto d’armi ha validità di 6 anni (rinnovabile) e permette l’acquisto di armi e munizioni per tutto il tempo della sua validità.
Il rilascio delle autorizzazioni è precluso a talune particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli obiettori di coscienza al servizio militare di leva in Italia. In tal caso, la preclusione un tempo era da considerarsi a vita, ma la legge n. 130 del 2 Agosto 2007 ha introdotto la possibilità per gli obiettori ammessi al servizio civile, una volta decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, di rinunciare al proprio status, presentando una dichiarazione irrevocabile all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che, a sua volta, provvederà ad informare le strutture statali competenti.
Coloro che non hanno adempiuto agli obblighi militari, dopo la sospensione del servizio militare di leva in Italia, devono essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dall’Unione Italiana Tiro a Segno, previa frequentazione di un corso, presso una delle sezioni del predetto ente.
Le armi possono essere tenute cariche e a portata di mano, ma l’uso di speciali armadietti è consigliabile. Alle armi non devono avere accesso i minorenni per nessun motivo, pertanto il legittimo proprietario non può fare impugnare l’arma a minorenni o incapaci né a persone non abilitate a farlo.
Armi, munizioni e polveri da sparo, si possono acquistare unicamente se si è in possesso di una licenza di acquisto (nulla osta) o un porto d’armi.
Nel tempo, si possono acquistare armi e munizioni nella quantità desiderata per soddisfare le proprie esigenze, senza limitazione alcuna (salvo quella della detenzione), ma si possono detenere in numero limitato armi e munizioni – che devono sempre e comunque essere dichiarate alle autorità competenti – nonché tipi di polveri che, in caso di controllo disposto dalle autorità (da effettuarsi a loro discrezione), devono rispettare determinati limiti di legge.
Nella propria abitazione, è consentito l’uso dell’arma da parte del suo legittimo proprietario, anche qualora non sia dotato di regolare porto d’armi. La difesa abitativa deve essere effettuata, seguendo specifiche regole dettate dalle norme in vigore (ad esempio la legittima difesa).
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