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[ Isolamento ]

31 Marzo 2015 da admin Lascia un commento

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Nell’ordinamento carcerario, è definito come la separazione di un detenuto dagli altri detenuti, a titolo cautelativo o come aggravamento di pena.

Isolamento notturno: modalità di detenzione non più obbligatoria (regolamento Ordinamento Penitenziario, art. 6, comma II) per le tre pene principali: ergastolo, reclusione e arresto. Resta, invece, obbligatoria per gli indagati e gli imputati in custodia cautelare (art. 6, comma IV).

Isolamento continuo: (diurno e notturno), nonostante le sue implicazioni psicofisiche sui detenuti, è disciplinato da un regolamento (quindi non soggetto al vaglio della Corte Costituzionale) e dal Codice Penale (art. 72), che è una legge ordinaria.
Non è previsto un termine massimo rispetto all’esecuzione di questa modalità detentiva, ma solamente tre casi tassativi in cui può essere disposta (art. 33):

  1. in caso di malattia contagiosa, senza obbligo di ricovero dopo un determinato periodo di esecuzione,
  2. per ragioni disciplinari, senza una casistica “tipizzata”, a discrezione del Consiglio di Disciplina,
  3. quando il giudice ritenga che sussiste un pericolo concreto ed attuale per l’acquisizione o genuinità della prova.

Secondo il codice penale, l’isolamento diurno è previsto per delitti di cui uno preveda la pena dell’ergastolo ed i rimanenti almeno 5 anni di reclusione.

Almeno teoricamente, è escluso l’isolamento diurno con funzioni di protezione, quando esiste il pericolo di sopraffazioni o aggressioni degli altri compagni (ex-appartenenti alle forze dell’ordine, transessuali o omosessuali, condannati per violenza sessuale o pedofilia). Secondo l’O.P. art. 14 comma 2 e art. 32 comma 3, in questi casi occorre creare apposite sezioni detentive, diverse dalle celle di isolamento

Il principio del valore rieducativo della pena, tesa al reinserimento sociale, presuppone l’inserimento del condannato in una comunità più ampia, non necessariamente in cella che non sia di isolamento, ma almeno con una prevalenza dei momenti di vita in comune, lasciando la separazione coattiva con l’isolamento continuo (diurno e notturno) ad una disciplina a carattere eccezionale e derogatorio, anche se spesso di fatto la condizione di sovraffollamento porta ad un regime di semi-isolamento per l’impossibilità di seguire le attività di tutti i detenuti e facilitare quindi la sorveglianza.

Tale principio non si applica agli indagati ed imputati in custodia cautelare, restando ignorato l’aspetto del tutto diverso delle conseguenze psicofisiche della detenzione in isolamento anche solo notturno (che impattano tutti i detenuti incensurati, quindi senza la ulteriore necessità di produrre una documentazione clinica specifica), e pertanto del valore de facto maggiormente punitivo di questa forma di detenzione (che pure è desumibile nel codice penale che lo riserva come pena supplementare ai condannati all’ergastolo).

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