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Decreto Conte 17 Maggio 2020: sintesi, Pdf integrale e Allegati

18 Maggio 2020 da Webmaster Lascia un commento

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Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 17 Maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore da lunedì 18 maggio.

Parchi e giardini

Dal 18 maggio l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa.

Spiagge

Le attività degli stabilimenti balneari sono concesse a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Per queste attività e nelle spiagge di libero accesso, deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni.

Manifestazioni

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Luoghi di culto

Da lunedì 18 maggio l’accesso in chiesa è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le chiese vengono igienizzate regolarmente al termine di ogni celebrazione.

Durante la messa, si dovrà evitare lo scambio del segno della pace e la distribuzione della Comunione dovrà avvenire dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso. Mascherine, dispositivi di protezione, distanza di almeno un metro fra i fedeli, e massimo 200 persone per le Comunità ebraiche, islamiche, le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane, Ortodosse, Induista e Buddista.

Lavoro in smart working

Riguardo al lavoro, si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale. Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Se si ha la febbre

Chi ha una infezione respiratoria caratterizzata da una febbre maggiore di 37,5 gradi deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Palestre, piscine e circoli sportivi

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite a decorrere dal 25 maggio 2020.

Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Attività ludiche per bambini

Dal 15 giugno ‘è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, i cosiddetti centri estivi o simili, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

Centri benessere e impianti sciistici

Restano sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali. Chiusi anche gli impianti sciistici.

Scuole

Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in Medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Dpcm 17 Maggio 2020Download
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