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Inquinamento processuale e Depistaggio

15 Giugno 2018 da admin Lascia un commento

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Di Cristina Casella

Se commettere un omicidio rappresenta di per sé un reato gravoso, ostacolare e impedire il giusto prosieguo delle indagini (modificando il corpo del reato o la scena del crimine, occultando e alterando prove) costituisce un comportamento ulteriormente aggravante.

Il nostro ordinamento non prevede – in via specifica – delle disposizioni volte a punire la condotta di chi intralcia un’indagine o un processo. Tutte le circostanze mirate a contrastare l’acquisizione della prova o l’accertamento dei fatti sono sussumibili ad altre norme incriminatrici, basti pensare alla falsa testimonianza, al favoreggiamento, alla calunnia e all’autocalunnia, alle false informazioni rilasciate al Pubblico Ministero.

Risulta chiara, dunque, l’esigenza di riempire tale lacuna normativa. Attraverso la proposta di legge n.559-A, viene riscritto l’articolo 375 del codice penale, introducendo la nuova fattispecie delittuosa di “inquinamento processuale e depistaggio”. Il 24 settembre 2014, la Camera dei Deputati ha approvato il  provvedimento, attualmente al vaglio del Senato. A seguito, viene abrogato il “vecchio” reato di frode processuale penale.

L’iniziativa del nuovo disegno di legge, in realtà, è partita dall’unione delle associazioni per le vittime di strage, sulla base dei rallentamenti subiti nel corso degli anni dalle principali inchieste in materia. Ripercorrendo quanto avvenuto nel nostro Paese, dalla strage di piazza Fontana sino ad arrivare ai primi anni Novanta, si evince che diverse motivazioni hanno impedito alla giustizia di assicurarsi i responsabili morali e materiali di tali accadimenti. Tra queste omissioni, false dichiarazioni e distruzione di documenti. L’impianto iniziale del nuovo disegno di legge, difatti, proponeva di introdurre l’articolo 372-bis c.p., concernente il nuovo reato di “depistaggio”. Nella sua prima formulazione, tale reato si riferiva al solo «pubblico ufficiale che, richiesto dall’autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall’articolo 416-bis, dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato».

Nel corso dei successivi esami parlamentari, il progetto iniziale tende ad allargare l’applicatività del reato, ancorandola a specifiche condotte prive di adeguata tassatività ed offensività. Di conseguenza – con un testo completamente riscritto – viene introdotto l’ articolo unico 375 c.p.,  il quale annovera la nuova fattispecie del reato di “depistaggio e inquinamento processuale”.

Al primo comma dell’articolo 1, viene stabilito che è punito con la reclusione da due ad otto anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare e sviare un’indagine o un processo penale:

  • modifica artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato.
  • distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, anche in parte, un documento o un oggetto da utilizzare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento.
  • forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, elementi di prova o comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento.

Accanto a quella che è la fattispecie-base comune, sono previste ulteriori ipotesi aggravate in cui l’inquinamento processuale diventa depistaggio, comportando un aumento della pena.

Le ipotesi di condotta sono:

  • Quelle commesse da pubblici ufficiali, in cui la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  • Quelle concernenti reati di estrema gravità (strage, terrorismo, eversione, associazione mafiosa, banda armata, associazioni segrete, traffico illegale di armi e materiale nucleare, chimico o biologico o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo), in cui la pena oscilla dai 6 ai 12 anni.
  • Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata sino alla metà.

La condanna superiore agli anni tre di reclusione – nelle ipotesi aggravate – comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. È prevista una riduzione della pena per chi aiuta i magistrati ad individuare i colpevoli del reato, per chi ripristina le prove o lo stato di scena del reato stesso.

© Riproduzione riservata

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