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Le circostanze aggravanti comuni sono previste all’art. 61 del Codice Penale che contempla una serie di elementi la cui ricorrenza può determinare, all’esito del bilanciamento con le circostanze attenuanti, un eventuale aggravamento della pena rispetto a quella applicabile sulla base delle cornice edittale del reato commesso.
Tali circostanze, aggravanti, sono denominate comuni in quanto accedono ad ogni reato mentre le circostanze aggravanti speciali sono quelle previste in relazione a singoli specifici reati ed applicabili solo con riferimento ad essi.
Le singole circostanze sono:
- l’avere agito per motivi abietti o futili;
- l’avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o a assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- l’avere nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell’evento;
- l’avere adoperato sevizie o l’avere agito con crudeltà verso le persone;
- l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all’esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
- l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- l’aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa delle funzioni o del servizio;
- l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
- l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
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